19 giugno 1701 Marco Zen
Dispaccio del 7 giugno 1702
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
con ducali della Serenità Vostra 20 febraro prossimo passato, vengo incaricato ad informar sopra l’annessa supplicatione della communità di Rovigno a motivo di che, racolti quei lumi che dal possibile mi sono stati permessi, humilmente riferirò che la communità stessa implora nella supplica medesima dall’auttorità publica il poter ellegere due cittadini del corpo del suo Conseglio, con titolo di Consiglieri per decidere summariamente in prima instanza le contese che accadessero per danni dati non eccedenti per la summa di lire vinti, e destinar pure un Nodaro del corpo del medesimo Conseglio per assistere et annotare gli atti necessarii cogli emolumenti prescritti dalle publiche tariffe, autorità che hora viene essercitata da quel publico rapresentante.
Bramerebbero che le sentenze loro andassero in appellatione allo stesso publico rapresentante, dal quale seguendo il taglio overo laudo fosse inappellabile la sentenza, e tanto s’intendesse pure nel caso che tra i Consiglieri vi fosse discordia.
Che il publico rappresentante, poi, havesse a giudicare le cause di tal natura che eccedessero le lire vinti coll’appellatione a questo Magistrato, dalla suprema autorità instituito Auditore et Avogadore di tutta la provincia.
Asseriscono gl’intervenienti della communità stessa che venendo al presente giudicate le cause in prima instanza dal signor Podestà di Rovigno, vengono anco per lieve summe in appellatione al Magistrato di Capo d’Istria, con dispendio ben grande di quegli habitanti, così che bene spesso le spese si faciano maggiori del capitale, e che cessando tale ocasione risentirebbero maggiore soglievo.
Che quel territorio ristretto, ma per altro molto coltivato, sia soggetto a frequenti e considerabili danni degli animali bovini che in buon numero sono in quelle parti, e che perciò accadano molte accuse contrastate dal genio littigioso di quegli habitanti con loro dispendio et aggravio.
Considerano pur anco gl’intervenienti della communità che venendogli concessa la gratia servirebbe di soglievo al publico rappresentante, poiché segregate le cause di tal natura da quelle ordinarie, che lo tengono obligato tre giorni della setimana alla publica audienza, resterebbe meno incomodato, e sarebbero solo riservate al suo giuditio le più importanti, che eccedessero le lire vinti, con benefitio dell’appellatione a questo Magistrato.
Aggiungono che, mediante la gratia implorata, i Consiglieri che doveranno giudicare sarano per decidere le cause con sodisfattione de sudditi riguardo la buona cognitione e pratica che haverano della qualità de beni e natura de danni che accadessero.
Hanno in fine dimostrato che dal Conseglio di questa città vengono elletti due Giudici, che ogni quatro mesi in virtù di leggi statutarie giudicano li danni dati unitamente al nobil homo Consiglier alla Cassa, restando il giuditio loro in appellatione a questa carica.
Fatto da me riflesso a’ particolari sudetti, credo il dover considerare in primo luoco che resterebbe pregiudicato il ius della prima instanza al publico rapresentante di Rovigno, come pure deteriorate le utilità del suo Cancelliere, che sopra le medesime risente l’aggravio delle decime in Cassa publica, così che per tal causa non applicherebbero a quel regimento ministri di qualche cognitione, per altro necessarii in quel posto tanto importante.
Dirò poi che per diligenza usata non trovo che succedano le accennate appellationi a questa città, et i dispendii riferiti nella supplica, riguardo che i danni dati sono di tenue summa e di raro arrivano a lire vinti, così che, se havessero i contendenti il beneffitio di sentire due giuditii in Rovigno, cioè uno in prima instanza dalli Consiglieri che la comunità vorrebbe poter ellegere, e l’altro in appellatione dal publico rapresentante, si renderebbero più ostinate le parti, e farebbero maggiori spese di quello che se dovessero proseguir appellationi in questa città, e tanto è vero che se ne astengono, quanto che nel corso del mio regimento ne pur una n’è capitata al mio tribunale, per il che rifletto riverentemente che la gratia potrebbe riuscire di molto pregiuditio all’universale di quella terra non solo riguardo alla facilità sudetta di contendere a due tribunali, che rispetto alle gelosie e difidenze che le parti potessero concepire verso i Consiglieri cittadini, attese massime le discordie che sogliono vertire tra questi e popolari, che tra loro non bene s’intendono, per il che sarebbe più vicino il pericolo di maggiori sconcerti.
Questo è quanto debolmente può soggettare a’ riflessi dell’eccellentissimo Senato il mio povero spirito, pronto sempre a venerare quelle deliberationi che fossero della Sovrana Publica Sapienza. Gratie etc.
Capodistria, 7 giugno 1702.
Marco Zen, Podestà e Capitanio.
Allegato: supplica dei cittadini della comunità di Rovigno (2 cc.).
ASVe, Senato, Dispacci, Istria, b. 83.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.