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26 settembre 1795 Andrea Querini

Dispaccio del 4 dicembre 1795

N. 8

Serenissimo Principe,
il costituto dell’Eccellente della galera destinata al servizio di questa carica Giovanni Domenico Martinelli per effetto che a tre dei principali ministri, assentitimi dalla Sovrana Autorità, sia data notizia d’una pendenza da esso instituita, sotto l’Eccellentissimo precessor Marin, innanzi al Consiglio Eccellentissimo de’ XL Consiglieri Nuovo contro il di lui comprofessore Zuanne Antonio Bertuzzi, mi ha chiamato a riconoscere il pretesto e l’oggetto della pendenza medesima, e mi chiama oggi altresì a rendere divoto conto a Vostre Eccellenze per norma delle sapienti loro deliberazioni, in argomento che ferisce un diritto annesso alla specialità dell’uffizio che ho lìonor di sostener.
Fu sempre dalla pubblica clemenza assentita ai Provveditori Generali la nomina di apposito chirurgo e l’indulgente autorizzazione del competente Eccellentissimo Magistrato alla Sanità avvalorandone la presentazione confermò l’arbitrio di prefigere le ispezioni del chirurgo medesimo, non mai lesive dell’altrui responsabilità.
Alcune volte questo servizio si combinò in una figura medesima, ed alcun’altre lo esaurirono diverse persone, senza che mai siasi immaginato dai rispettivi ispezionati di suscitar incongrue pretese di esclusivo diritto.
Questa alternativa appunto, oltre il sempre costante imperturbato possesso, avvalora le prerogative della carica primaria.
Tenta oggi di vulnerarle il Martinelli; il quale col grazioso Decreto 3 Aprile 1790 eletto in chirurgo, vita sua durante, della galera generalizia di questo riparto; sebbene conosca circoscritte le sue mansioni alla sola galera, pure concepisce l’idea di volerle dilatate pretendendo che a lui solo spetti la cura dei prigioni custoditi nelle carceri della città, e sottoposte al Palazzo Generalizio; coll’esclusiva del chirurgo della carica.
Per appoggio della sognata pretesa egli esterna il Sovrano Decreto 22 marzo 1778, ma con abuso evidente di interpretazione, non mai compatibile colla marcata riverenzial dipendenza di suddito, e di salariato.
Non si prendono di mira da quell’ossequiato documento della sovrana provvidenza i diritti, e le prerogative di questa carica; ma unicamente contemplar devesi le opportune modificazioni, e riforme in linea puramente economica si mette un avveduto argine all’arbitrio di spese mensuali sotto questo esagerato articolo.
Se una rispettosa riserva alle patrie costituzioni, ed all’autorità dell’invocato Eccellentissimo tribunale non mi obbligasse a non prevenirne il giudizio, oserei riflettere alla sapienza di Vostra Serenità, che il Martinelli non solo affetta una privativa su due uffizi, che possono identificarsi in un identico soggetto (e lo prova l’esempio di lui medesimo) ma vuole altresì che dovendo per avventura sciogliere la galera da queste rive per esigenze del pubblico servizio, a lui solo appartenga il diritto di sostituirvi in sue veci persona che accudisca alla cura dei depositi, e de prigioni.
Spinta tant’oltre senza misure l’abolizion del suo spirito, resistente alla di misurate insinuazioni; e chiamato dal dovere a non demeritarmi la grazzia di Vostra Serenità con soverchia indolenza trascurando la tutela delle prerogative annuite all’officio medesimo, e che m’incombe di trasmettere illese a chi deve succedermi, mi è forza invocare la sovrana protezione a garantia delle medesime, sicchè non abbia questa divota carica, senza l’uso di legittima difesa, a soccombere in confronto di un suddito, che mal misurando gli effetti della pubblica beneficenza disegna colpi insultanti la dignità di chi serve in questa onorevole deputazione. Grazie.
Zara 4 dicembre 1795.
Andrea Querini Provveditore Generale in Dalmazia e Albania.
Allegata copia del costituto di Giovanni Domenico Martinelli (Zara, 15 ottobre 1795).

Nota: Arrivato 30 gennaio 1796.

AS. Venezia, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 467 (ex 662).
Trascrizione di Guglielmo Zanelli.