3 novembre| 1706 Giovanni Foscarini
Dispaccio del 16 dicembre| 1706|
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
ha sofferto con grande contrasto l’animo mio, nell’indurmi a ricevere l’ingionta supplica dalla mano di questi Sindici in nome della città, e me ne sarei volentieri esentato, se vedendomi ogni giorno circondato da numerose instanze, sì del Nobile che del Popolare, non mi fosse riuscito in questo modo di divertire l’oggetto, che invaleva per ridursi ad un’espressa speditione d’un loro cittadino col carattere d’Ambasciatore, seguendo l’essempio in altro tempo per la stessa materia accaduto. Tuttavia non ho lasciato di riflettere l’urgenze de' publici riguardi, ma a fronte della necessità che combate non serve alcun maneggio per frenarla. Trattandosi dunque del dacio del vino a spina di questa città, lo trovo deliberato al publico incanto per quatr’anni in summa di lire dieciotto milla circa valuta corrente, e che la condotta presentemente sia alla sua metà.
Che la grazia implorata da questi popoli riguarda di non essere tenuti ad altra gravezza in tale materia, oltre li soldi trenta per orna, in virtù del decreto dell’Eccellentissimo Senato 1589, che sarà pure unito in copia; quando il daciaro n’essige quarantacinque, compresi gl’ultimi tre soldi per lira, intendono li supplicanti che la gravezza sia dilatata oltre il publico senso, quale spiegatosi come ho premesso per li soldi trenta, e non altro, non vi potesse essere aggiunto maggior aggravio. Altresì mi figuro che l’appaltadore, havendolo ricevuto con questa fede, o rinuntiarebbe l’impegno, o che chiederebbe la compensatione delli soldi quindeci per orna, che nel caso della benefficenza si toglierebbero alla risserva degl’ultimi tre soldi per lira imposti, che non essigendosi dal daciaro non le cederebbero in alcun aggravio, come ha del vantaggio ritrahendosi dall’intiero corpo del dacio stesso. Ben comprendendo la maturità dell’Eccellenze Vostre la sostanza delle cose, io non havrò che attendere il sovrano comando dell’Eccellentissimo Senato, per venerarlo nelle sue precise misure, sodisfacendomi in tanto d’haver divertito alla città l’oggetto dell’ambasciata, e di veder contenti questi popoli nella sicurezza che almeno siano espresse a publici pietosi oggetti la loro suppliche. Gratie etc.
Capodistria, li 16 decembre 1706.
Giovanni Foscarini, Podestà e Capitanio.
Allegati: suppliche degli abitanti di Capodistria riguardanti il dazio della vendita del vino (1 c.); copia di ducale (1 c.).
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 87.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.