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19 febbraio| 1705 Giacomo Bembo

Dispaccio del 8| giugno| 1706|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
dall’Eccellentissimo signor Lorenzo Donado, fu Podestà e Capitanio di Capodistria, con terminatione confirmata dalla Serenità Vostra con ducali 30 genaro 1675, fu sospeso la condotta, solita farsi da cotesta comunità, di medico, ceroico, preccettore, predicatore e fabro, come superflue a riguardo al pocco numero d’habitanti, in sino a tanto che la città risorgeva. Hora, lode a Dio et a gloria della Serenità Vostra, essendo risorta, diversi anni sono che da cotesto Consiglio vien condotto hora un medico, hora un ceroico conforme trovano soggetti, che vogliono abbracciar tal impiego, facendo però sempre decretar le parti stesse dall’Illustrissimi Rappresentanti di Capodistria, Giudici Delegati. Con tal ordine ha continuato il medesimo Consiglio la provisione di tal soggetto, che gl’asisti nelle loro infermità, così l’anno passato li 24 zugno fu, con parte presa in detto Consiglio con tutti li voti, condotto in qualità d’Eccellente Dottor Francesco Bon, e sotto li 21 genaro dell’anno corente fu decretata la parte stessa dell’Eccellentissimo signor Podestà e Capitanio di Capodistria, Giudice Delegato, ma da Sua Eccellenza scoperto la terminatione sudetta, ha con suo ordine espressamente commandato, che da cotesto Consiglio non possi più esser elletto alcuno per ceroico senza la precisa facoltà della Serenità Vostra, il che inteso da cotesti Giudici e dal popolo, mi fecero humilissima instanza acciò accompagni alla pietà paterna della Serenità Vostra la parte stessa per la sua approvatione, che parendomi giusta l’humilio, unita all’ordine sudetto, sotto li sapientissimi riflessi della Serenità Vostra, perché colla sovrana auttorità si degni confermarla a consolatione di tutta questa infelice, m’altretanto devotissima città, che con tal asistenza alla propria salute sempre più accrescerà in popolatione, a gloria della Serenità Vostra. Gratie etc.
Città Nova, li 8 giugno 1706.

Giacomo Bembo, Podestà.

Allegato: supplica della comunità per l’elezione del medico (1 c.); ordine del rettore di Capodistria che vieta al consiglio di eleggere il medico della comunità (2 cc.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 87.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.