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29 marzo| 1706 Andrea Baseggio

Dispaccio del 29 marzo| 1706|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
nelle prime applicationi di questo impiego ritrovo proclama del Magistrato Eccellentissimo alle Legne, avalorato dalla permissione di Vostra Serenità, e publicato nel chiuder di sua carica dal fu mio precessore, con che osservo intentionata la mente di quell’Eccellentissimo Magistrato al divertimento de’ disordini e stancheggi a’ conduttori di legne per il provedimento alla Dominante, e riparo all’inchiete di legne pratticate da’ particolari per loro avido provecchio. Con tali motivi promulgò il Magistrato Eccellentissimo sudetto varie regole et ordini, fra’ quali positivamente lego la permissione a’ patroni di barche, sudditi o esteri che siano, di poter caricar alli cargadori quante legne vorranno, o quante volte vorranno, essimendoli da questa carica per l’obligo della solita licenza, dovendo puramente avisar la Cancelleria per la sola preminenza del carico, con espressa prohibitione a’ ministri di ritrahere alcun benché minimo provecchio. Alle notitie del comando compariscono li Consiglieri di questa città ad humiliare le loro riverentissime instanze per la continuatione et uso delle loro tariffe, confirmate da Vostra Serenità ne’ suoi municipali statuti e privileggi. Non inofficiosa ugualmente si rende la consueta licenza per il carico di legne in questa giurisditione, per la continuatione della quale fu ne’ passati tempi supplicato, e da Vostra Serenità così decretato. Cautella hora molto più essentiale nella ristrettezza che prova la città e territorio. Questo notabilissimo danno s’avanza ogni giorno a maggior progresso per l’introdutione de’ fassi da poch’anni pratticati, per la di cui construtione servendo ogni qualità e virgulto, si rende maggior la penuria, pagandosi hora le legne a più che duplicato prezzo. Di questi fassi poi, particolare essendo fatte grosse inchiete, quando con mano risoluta non sia stroncato il filo agl’inde(biti) dannati provecchi, vedesi patente l’esterminio totale de’ boschi, tanto maggiormente se può cadauno a suo libero volere farne estrationi. Repugnando per ciò al particolare espresso nel proclama li statuti municipali di questa città, concorro ad accompagnare le humilissime instanze de’ supplicanti a cotesto augusto trono, con le quali imploro la conformatione de’ loro privileggi, che qui annessi in tal proposito rassegno in copia a Vostra Serenità, retratando solo il proclama per quello riguarda questa città e territorio nella parte che prohibisce le licenze, dal quale derivano effetti tanto contrarii alla publica volontà. Gratie etc.
Pola, li 29 marzo 1706.

Andrea Baseggio, Conte e Proveditor.

Allegato: estratto degli statuti della città di Pola, riguardante il dazio delle legne (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 87.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.