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29 marzo| 1706 Andrea Baseggio

Dispaccio del 25 ottobre| 1706|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
rassegnato a’ supremi venerati comandi di Vostra Serenità, contenuti in ducali 31 luglio prossimamente decorso, che mi ricercano li motivi per li quali restai persuaso a sospendere la publicazione del proclama trasmessomi dall’Illustrissimo signor Podestà e Capitanio di Capodistria in materia d’estrationi di formenti, come pure d’altro particolare toccante le cernide di questa giurisditione, con la più profonda humiliatione, devo rappresentare a Vostra Serenità che, fatta riflessione con la mia debolezza al proclama, proibente lo stesso nel suo essordio, in ordine alle venerate di Vostra Serenità 8 maggio, l’estrationi de’ formenti da questa città e territorio per alcun altra parte fuori che per cotesta Serenissima Dominante, e poi diverso nella sostantialità di se stesso, espone ch’alcuna persona non dovesse ardire far alcuna estrattione d’essi formenti fuori di questa provincia, se non per la sola Dominante; da tale implicanza ho creduto bene di ricercare a detto Illustrissimo Podestà e Capitanio copia delle publiche prescrittioni citate in esso proclama, per ben intendere la suprema volontà della Serenità Vostra. Se il sovrano comando veramente s’estenda nella prohibitione dell’estrattioni da luoco a luoco di questa provincia, e permetta solo quella della Dominante, supplico humilmente il permettermi di sottopore a’ sapientissimi riflessi di Vostra Serenità il pregiudicio ben grande che rissentirebbero questi poveri sudditi nella difficoltà dell’esito delle loro entrate, e massime quello di questa miserabile communità nella perdita del datio d’essa estrattione di formenti, che essige per ogn’altro luoco del Stato Serenissimo, eccettuato che per la sola Dominante, in ordine alla legge municipale confirmata da Vostra Serenità che humilio in copia, per altro sempre dannata né mai concessa in alcun tempo minima estrattione di formenti, biade e vini per stati esteri. Quanto poi al particolare di queste cernide, devo soggiongere esser non solo stato da me essequito il comparso trasmessomi da detto Illustrissimo signor Podestà e Capitanio di Capodistria, ma da che intrapresi debolmente l’impiego di questa Reggenza applicai immediatamente a regolare li corsi disordini in questa materia, facendo ordinatamente f(...) se comandato a’ soldati di centuria in centuria la squadra di guardia di questa fortezza; onde era stato obbedito detto Podestà e Capitanio, prima d’impartirmi il comodo del rollo trasmessomi, anzi m’avanzai a far tenere nota distintissimamente questa Cancelleria di tutti quelli soldati che di mese in mese prestavano il servicio, come pure degl’altri che non potevano adempirlo per absenze o infermità, per poter poi ne’ mesi sussequenti farli adempir al loro obligo. Onde ben vede la Serenità Vostra non esser stati disobbediti gl’ordini del rollo trasmessomi, ma prevenuti, e con maggiori diligenze delle prescrittemi. È ben vero che, rappresentandomi detto Illustrissimo Podestà e Capitanio restar essentate le cernide della villa di Fasana in ordine alla loro supplica humiliata all’Eccellentissimo Senato, senza cittarmi alcuna publica dichiarattione intorno essa supplica, parendomi non poter estendersi la sua propria auttorità a simil essentione, in tempo che tal materia era fatta cibo di Vostra Serenità, prima d’attenderne le reggie deliberationi, mi risolsi di rispondergli in tal proposito che quando quelli di Fasana essigessero il publico beneplacito di detta essentione, darebbe mano agl’altri soldati d’humiliare li loro gravami alla Publica Sapienza, come in fatti s’esprimevano l’altre cernide, a’ quali doveva accrescersi l’obligo per la pretesa essentione de’ Fasanesi. Tanto in obbedienza de’ citati sovrani comandi humilio col più profondo dell’osequio alla Serenità Vostra, per venerar in una rassegnat’obbedienza le publiche infallibili deliberationi. Gratie etc.
Pola, li 25 ottobre 1706.

Andrea Baseggio, Conte e Proveditor, con giuramento.

Allegato: estratto dallo statuto municipale di Pola, riguardante il dazio del frumento e altre biave (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 87.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.