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21 novembre| 1707 Zuane Minio

Dispaccio del 30 dicembre| 1707|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
l’incombenza di questa reggenza m’obliga a partecipare alla Serenità Vostra un pernicioso abuso introdotto dall’avidità del privato interesse d’alcuni mercanti, li quali, doviziosi di denaro et applicati ad un lucroso traffico, si fanno lecito d’introdurre in questa terra copia de vini forestieri prima di quello che venghino smaltiti li terrieri; dal che ne nasce che questi poveri habitanti, li quali ritraono il loro sostentamento dalle rendite delle proprie entrate, che consistono nel puro vino, vengono da tale dannosa, introdotta et abusiva corrutella ad essere ispogliati dal commodo di vendere li vini sudetti. Cosa che, preveduta dalla paterna carità della Serenità Vostra, applaudì al capitolo della legge municipale con riverita approbatione dell’Eccellentissimo Senato, che con la presente humilio al trono della Serenità Vostra, mediante il quale resta proibito tal introduttione. Che però, implorato da questo fedelissimo popolo il pressidio e l’auttorità publica per il divertimento di così perniciosa conseguenza, ho creduto bene rappresentare il tutto alla Serenità Vostra, perché si degnino con rinovato decreto mantenere questa fedelissima terra nello stato in cui giova credere, che la paterna pietà del Prencipe voglia mantenere questa sudditanza a divertimento di così notabile pregiuditio. Gratie etc.
Rovigno, adì 30 decembre 1707.

Zuanne Minio, Podestà.

Allegato: supplica della comunità di Rovigno (1 c.); copia degli statuti di Rovigno (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 88.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.