17 aprile| 1708 Francesco Pasqualigo
Dispaccio del 13 novembre| 1709|
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
prescrivono le leggi 5 marzo 1459 e 22 gennaro 1534 che li possessi temporali de’ benefficii ecclesiastici di rendita de ducati cento in su s’habbino ad ottenere dall’Eccellentissimo Senato, quelli di ducati cento in giù per lettere della banca, e quelli poi de ducati vinti in giù dalli Rettori di quella giurisditione sotto la quale fossero essi benefficii. Padre Francesco Zetta, che fu eletto sotto li 16 agosto 1705, Canonico del castello di Fianona, giurisditione di questo reggimento, non havendo mai presentato lettere ducali di Vostra Serenità per il suo possesso temporale, ??l’evitai farlo, per debito ch’ho dell’osservanza delle medeme leggi??, mi fece solamente presentare l’annesso decreto del reggimento di Capodistria 14 aprile 1706, che in copia humilio sotto i riflessi dell’Eccellenze Vostre, il quale per vigor d’esse leggi non ha veruna sussistenza, anco per le conditioni con quali fu rilasciato, che sono le seguenti, quando però non sorpassi gl’emolumenti prescritti dall’Eccellentissimo Senato, e permessi al reggimento, che non ha altra maggior auttorità di quella ha questo, accennata in dette leggi, cioè de ducati vinti. Per sottrarsi però padre Zetta dall’impositione di quei dritti che assegnano dette leggi all’ospitale della Pietà, non ostante che il beneficio medemo sia di rendita di ducati 80, come consta dalla copia del qui annesso attestato, riccorse al detto Rettore di Capodistria e non a questo publico rappresentante suo ordinario, o perché, consapevole il medemo dell’importar della sua rendita, dubitasse ottenerlo, overo, se pure riccorresse al medemo, le fosse stato negato; onde clandestinamente, occultando la verità, carpì l’accennato decreto che non deve haver, come delusoriamente levato, effetto alcuno. Ho per tanto stimato proprio, acciò in avvenire siano essatamente adempite in tal proposito le accennate leggi, humiliare all’Eccellenze Vostre riverenti queste notitie, per attendere ed uniformarmi alle loro venerabili prescrittioni. Gratie etc.
Albona, li 13 novembre 1709.
Francesco Pasqualigo, Podestà.
Allegati: fede che prova l’importo della rendita di padre Zatta (1 c.); proclama del rettore di Capodistria Tommaso Morosini, del 14 aprile 1706 (1 c.).
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.