25 luglio| 1709 Aurelio Contarini
Dispaccio del 4| novembre| 1709|
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
sotto il precessor reggimento, domino Bonifacio Sereni, dell’ordine de’ Nobili di questa città, col nome di Domenico Franco abboccò all’incanto quattro di questi datii; due delli quali sono quelli del vino a spina che le casate fan vendere a minuto, et dell’imbottadura, cioè sopra tutto il vino che vien fatto. Questo dell’imbottadura l’ha egli havuto per lire due mille trecento trenta due, buona valuta, all’anno, senz’alcun accrescimento della precedente locatione; et quello del vino a spina gli fu deliberato per lire cinque mille quattrocento venti quattro, buona valuta, all’anno, summa superiore di lire settecento ottantanove, buona valuta, alla passata condotta per cadaun anno. Al mio arrivo alla carica, che seguì negl’ultimi di luglio decorso, trovai esso Sereni, dirò, a contesa con tutto il suo ordine de’ Nobili, querelandosi che dalla maggior parte de’ medesimi venisse pregiudicato per il dacio del vino a spina, per cui in ragion d’orna non vogliono pagare, se non soldi trenta, quando tutti quelli degl’altri ordini di persone corrispondino lire due, soldi cinque, rispetto alli soldi dieci per lira; et che poi per l’imbottadura li gentilhuomini tutti in universale ricusino lasciar stimare le caneve et pagare il dacio al tempo prescritto, che è il mese di luglio. Di tempo in tempo però che esso Sereni fece riccorsi al reggimento, io lo suffragai in quella maniera che mi parve honesta. Quanto sia al dacio del vino a spina, dovendomi difusamente esprimere, ciò adempirò con altro humilissimo foglio, a studio della possibile brevità nel presente che versa intorno quello solo dell’imbottadura. Egl’è certo, che lo stesso Sereni fece abboccare detto dacio dell’imbottadura con patto espresso, che da tutti indifferentemente dovesse essere sodisfatto, perché sapeva che non veniva pagato da’ Nobili, come né meno lui lo pagò sotto gl’altri conduttori. Inserì per tanto insolitamente nella sua essibitione questo patto, come al suo interesse più dell’ordinario lucroso, ma non rissolto però alla Cassa Publica alcun maggior vantaggio della precedente locatione. Per venir però egli a pagamento del dacio dell’anno passato, tempo del precessor reggimento, che né meno all’hora furono stimate le caneve de’ Nobili, desiderò, et io permisi, la publicatione dell’unito proclama segnato n° 1, perché da ogn’uno con suo giuramento fosse notificato il vino che imbottò, ma non è stata fatta alcuna di tali notificationi. Per quello poi riguarda il presente anno impetrò da me, et fece publicare altro proclama, di cui pure inserisco copia segnata n° 2, col quale palesò che nel primo giorno del corrente novembre li Stimadori et Ministri sarebbero andati per città alla stima delle caneve, che però ogn’uno dovesse prontamente aprirle, et nello stesso tempo far vedere con giuramento anco gli arnasi, che l’anno passato fossero stati empiti per stimare questi ancora. Concessigli per tanto da me prontamente li Ministri, con questi et con gli due Stimadori si portò egli personalmente, la mattina del sudetto giorno primo corrente, a venticinque case de’ Nobili, cinque delle quali obedirono, et perché così non fecero le altre venti, tralasciò l’isperimento alle restanti, che sono in molto maggior numero, facendo notare la relatione delle inobedienze, della quale parimenti humilio copia, segnata n° 3. Comparso però avanti di me, et essagerando contro tutti quelli dell’ordine de’ Nobili, pretende che il reggimento proceda ex offitio all’essecutioni, al che per mio humilissimo parere credo non dover annuire, pronto per altro a concedergli li Ministri per servirsi de’ medesimi a suo talento, et farlo pure assistere dall’Avvocato Fiscale, risservando al reggimento libero l’adito di far giusticia in caso di controversie.
Non appagandosi egli di tale convenienza, hebbi sentore fosse per rinonciare li predetti due datii, et effettivamente tentò con l’inganno di presentarmi la scrittura rifiutata, ma restò deluso perché non volsi né meno riceverla, non che leggerla, et hebbe ad esprimersi che quando non venga egli pagato dalli gentilhuomini suoi concittadini, né meno lui farà in Cassa publica le paghe, quali si maturano gl’ultimi del corrente mese. Pretende che l’anno passato nelle caneve de’ nobili fossero imbottade quattordeci mille orne di vino, il dacio delle quali con le pene, che pur pretende rilevarebbe la summa di ducati trecento circa.
Dell’essentione poi pretesa dall’ordine de’ Nobili, loro medesimi non san’addurre alcun legitimo fondamento, e non può essere che essi siano in ciò distinti dagl’altri ordini di persone, da cadauna delle quali fu, et viene, prontamente permessa la stima et pagato il dacio; solamente adducono essi nobili esser il corso di cent’anni che godono di questo privileggio, et che deliberandosi ordinariamente li datii a patti vecchi et modi usati, non deve il Sereni far novità; ma sono palesi le convenienze corse sotto gl’altri conduttori, li quali, essendo massime tali uni del medesimo ordine, lasciarono inoltrare l’abuso, et è pur palese che tal volta li Sindaci della città, a rischio della medesima, fecero levare questo dacio da persone che essi a tal effetto ritrovarono, perché non capitasse in mano d’alcuno che violasse la prattica; la quale però, non ostante, fu da qualche reggimento interrotta; anzi l’anno 1705, che non si poteva affittare esso dacio, l’Eccellentissimo Senato rilasciò l’inserte ducali segnate n° 4, commandando fosse pagato da tutti gl’obbligati, et che le caneve venissero visitate, acciò l’abuso non si convertisse in privileggio, onde anche all’hora li Sindaci della città fecero che Steffano Cozzo, precessore del Sereni, abboccasse il medesimo dacio, promettendogli rissarcimento in caso di discapito, et di tal modo divertirono la visita delle caneve de’ Nobili, et consequentemente il pagamento del dacio. Esposte dalla mia ossequiosa riverenza alla Serenità Vostra le cose che presentemente corrono, continuarò al daciaro quell’assistenza che per giusticia gli si convenisse, et che lui mi ricercasse; per dar vigore alla quale imploro humilmente le sovrane prescrittioni dell’Eccellentissimo Senato; mentre poi, per quello riguarda l’obligo del Sereni circa le paghe, non admetterò pretesti, ma con l’essecutioni astringerò e lui e li suoi pieggi quando non facesse li pagamenti nelli tempi accordati. Gratie etc.
Capodistria, 4 novembre 1709.
Aurelio Contarini, Podestà e Capitanio.
Allegati: n° 4 copia di parte di ducale concernente il dazio dell’imbottadura (1 c.); n° 3 relazione della stima delle caneve dei nobili (2 cc.); n° 1 proclama del rettore di Capodistria riguardante il pagamento dei dazi (2 cc.); n° 2 proclama del rettore di Capodistria riguardante il pagamento dei dazi (1 c.).
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.