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5 marzo| 1708 Nicolò Contarini

Dispaccio del 21 aprile| 1709|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
in prosecuzione delle mie attentioni agl’andamenti dei Austriaci in questi confini, mi rifferisce il confidente che il Conte Strasold, Capitano di Trieste, sotto titolo di divertimento ha portarsi?? li primi del venturo mese di maggio a visitare il litorale del Quarner, Fiume, Bukri e Segna, per haver inspettione secreta sopra qualche porto da redurre scala franca di negotio, come si pensa di fare di Trieste medesima, dove nei prossimi passati tempi fu dissegnato il sito di Carlobago; che la gente destinata per Napoli possa passar all’imbarco a Fiume più commodo, e più breve traghetto per quel Regno, come è successo l’anno passato.
Mi succede nel medesimo tempo e con l’istesso motivo di humiliare a Vostra Serenità che, havendo l’Eccellentissimo Magistrato de’ Cinque Savii alla Mercantia trasmesso qui un libro con bollette a stampa numerate per le mercantie che vanno per Sottovento, in Ponente o in terre aliene, con incarico di prenderli buone e sufficienti piezarie, et in particolare di quelle caricate a Trieste et altri litorali austriaci, la novità delle piezarie o pegni incontrarà delli obieti per non esser state mai più praticate. Ma, tenutosi l’ordine che l’Eccellenze Vostre degnaran intenderle dall’unito essemplare, stante il previo pagamento in questa Fiscal Camera di mezo ducato per miaro, non è stato mai praticato il responsale né destinato luogo o doana precisa incerta anche alli stessi mercanti. Ben è vero che dalla publica prudenza l’anno 1646, 30 maggio fu prohibita l’estratione de’ ferri, piombi et acciali per ogni luogo, fuor che per gli stati del Pontefice, Toscana e Modena; e l’anno 1652, 6 aprile con altro decreto dell’Eccellentissimo Senato, confermata la detta parte 1646, fu ad ogni Magistrato assolutamente prohibito il dar licenza ad alcuno di estraher della detta mercantia che per i luoghi in essa parte permessi, con obligo di portar i responsali in termine di mesi sei, e questo in adherenza di quanto fu decretato dai maggiori per zelo di christiane religione, e per toglier a’ nemici ogni commodo di simili apprestamenti.
Queste sovrane deliberationi, trasmesse a questo Reggimento e conservate nei antichi registri, non si trova che il ben (?) havuto luogo che nella parte principale di far riconoscere il domicilio e giurisditione del golfo, come è stato procurato da tutti li precessori di questa carica in obedienza di quanto fu prescritto in ducale 17 agosto 1658, ma con quella moderatione e riguardo che fosse giudicato più proprio et aiustato (!), che fu poi accennato prezzo di mezo ducato per miaro.
Hora la novità delle piezarie e dei pegni, e l’obligo dei responsali incontrarà delle difficoltà tanto per li mercanti che estragon da Trieste, quanto per questi loro corrispondenti, quando non ricevan le precise commissioni, perché mai è stato praticato, e potrebbe produrre che le mercantie venissero condotte sottovento senza la ricognition del transito maritimo così intitolato, o vero dar motivo a maggiori riflessi delle meditationi presenti.
La stagione che apre l’adito ai negotii e per far nascere frequenti le ocasioni; onde succede la premura delle publiche deliberationi a regola della mia rassegnata obedienza nella gelosa materia avanti che venga promossa.
Capodistria, 21 aprile 1709.

Nicolò Contarini, Podestà e Capitanio.

Allegato: concessione di libero transito al padrone di nave Pietro Pituriato (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.