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24 marzo| 1709 Ferigo Calbo

Dispaccio del 27 giugno| 1709|

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
all’occasione che, mosso da esentiali riguardi del publico riverito servitio, spedii il ministro alla formatione de’ processi significati dal mio umilissimo debito a Vostra Serenità con precedenti di 7 cadente, nell’importante materia de’ roveri, hebbi necessità di ricercar l’attuale Eccellentissimo signor Podestà e Capitanio di Capo d’Istria d’acconsentire l’esame d’alcun testimonio commorante in quel territorio, indispensabile ai passi legali della giustizia. Parve all’Eccellenza Sua di scansarne il concorso, rispondendo essere demandata nella stessa materia da Vostre Eccellenze eguale auttorità alla sua carica.
Riverito fuori d’ogni supposto in tali termini il suo sentimento, rinovai più efficace l’instanza e l’appoggiai all’auttorevole fondamento de’ sovrani antichi e recenti decreti confirmati, e rinvigoriti anche ultimamente dall’inserto venerato e specifico di 14 aprile 1707, che le unii in copia, se ben diretto all’Eccellentissimo suo precessore, e che dev’essere in que’ registri, acciò, specchiatasi in esso la somma singolare virtù dell’Eccellenza Sua, ne rilevasse chiara ed indisputabile l’immagine della publica immutabile volontà, che ha voluto sempre, e vuole, che nella materia de’ roveri sia in questa provincia d’Istria questo Reggimento solo suo Giudice Delegato.
Ad ogni modo, insistendo con l’occluse sue seconde risposte nell’errore della negativa, astringe con dolor il mio debito umiliarne all’Eccellentissimo Senato il sconcerto. Egli arrena non solo la perfettione de’ processi avisati, ma impedisce ancora la prosecutione d’altro cominciato dall’Eccellentissimo mio precessore sopra il notabile taglio di trecento e più grossi roveri, tutti buoni per i travagli della Casa dell’Arsenal, oltre altri esentialissimi danni praticati in due soli boschi.
Il mio umilissimo ossequio non si prende la pena d’uni(re) esempi superflui dove milita a favore della dimanda tanti risoluti venerati decretti, che formano una specie particolare di legge. Né considera, perché abastanza preveduta dall’alta mente di Vostre Eccellenze, la somma incompatibile confusione che produrebbe agli usi della giustizia, quand’havessero a proceder ugualmente due cariche in una stessa materia, per la facilità massime che vadino innosservati li delitti, e per quella forse di restar alcuno, per una medesima e sola colpa, soggetto a due giudici. Ma con profonda umiltà ricorda bensì il mio rispetto, che la materia de’ roveri è la sola ed unica applicazione appoggiata alle scarsissime incombenze di questa carica, e senza della quale sarebbe si può dire superfluo il sagrificio così lungo d’un cittadino inoperoso ed inutile. Grazie.
Pinguente, 27 giugno 1709.

Ferigo Calbo, Capitanio di Raspo.

Allegati: copia di ducale (1 c.); copia di dispaccio diretto al capitano di Raspo dal rettore di Capodistria (1 c.); copia di dispaccio diretto al rettore di Capodistria dal capitano di Raspo (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 89.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.