12 marzo| 1607 Marco Pasqualigo
Dispaccio del 10 aprile| 1607|
N. (senza numero)
Serenissimo principe,
sopra un homicidio gravissimo commesso in tempo di notte a 19 genaro passato con arcobugiata et con qualità pessime in villa di Mon delle bote di questo territorio, nella persona di un contadino nominato Martin Naicinovich [?], originario di essa villa et in quella habitante, mi è stato impedito il proceder all’espeditione dall’Illustrissimo signor capitano di Raspo con lettere inhibitoriali, dopo l’essere io venuto in cognitione di uno dei delinquenti, contadino parimente di questo territorio, nominato Paulo Voicovich [?], pretendendo esso illustrissimo come giudice delegato dei novi habitanti competenza de il giudicio di detto caso, fondando la pretention sua soprana [?] terminatione del già Illustrissimo signor Nicolò Salamon suo precessore, sotto la quale si ritova descritto il nome di detto contadino interfetto, tutto che fosse come dico originario et habitante in questa giurisditione, et perché doppo la termination sudetta questa fidelissima comunità per l’interesse della giurisditione di questo reggimento, vedendo che venivano commessi diversi delitti et che li delinquenti havevano ricorso, come novi habitanti, all’Illustrissimo signor capitano di Raspo; et sopra certo caso che Sua signoria illustrissima pretendeva giudicar, come giudice delegato, ottenne una dechiaratione dall’Eccellentissimo senato, con la quale fu commesso ad esso illustrissimo et successori, che degli habitanti vecchi, sebene tengano beni novi a coltura, lasciassero il giuditio agli altri rettori delle città et terre della provincia, et ad essi si intendessero soggetti per ogni causa civile et criminale, eccetto che per occasione di detti beni, et come in essa deliberatione presa del 1602 che per sodisfattion mia mando inclusa alla Serenità vostra. Ho perciò con ogni riverente maniera con lettere et col mezo di uno di questi deputati mandato a posta procurato di persuader a sua signoria illustrissima, perché si rimova dall’inhibition fattami, fondata sopra la semplice nota sotto la terminatione già detta, tutto che sia certa dell’origine et habitatione del contadino in questo territorio. Et persistendo nella sua opinione, volevano li rapresentanti questa comunità mandar a piedi della Serenità vostra ambasciatori per tal effetto; ma io per il riverente ossequio dovuto et alla conditione et il carico di Sua signoria illustrissima ho trattenuto questa loro risolutione, promettendole che io, conoscendo la giustitia della causa nella quale si tratta, dell’interesse di questa giurisditione et della conscienza mia, ne haverà dato particolar conto alla Serenità vostra, come faccio con le presenti, supplicandola che si compiaceria, essendo altre volte stato deciso questo termine, dar ordine al detto illustrissimo de rimoversi debita [?] dall’inhibitione, accioché io possa dar al delinquente il meritato castigo. Grazie etc.
Di Montona, a 10 aprile 1607.
Marco Pasqualigo, Podestà.
Allegato:
[…] die 4 […] 1602 presentata per excellentissimum […] Barbo nomine commune […] Montonae.
Marinus Grimano, Dei gratia dux venetiarum […] nobilis et sapientibus viris Alexandro Gregorio de suo mandato Capitano Raspovichi et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectium [?]. È disposto dalla deliberatione fatta da noi col Senato 3 novembre prossimamente passato che gli habitanti novi nell’Istria siano sottoposti al giudicio di quel reggimento a voi commesso, nella qual nostra deliberatione appar anco che gli habitanti vecchi tenghino beni novi a coltura, si intendano soggetti agli altri rettori delle città et terre nostre di detta provincia per ogni causa civile et criminale, eccetto che per occasione [?] di detti beni, però essendovi state scritte lettere da noi col Colleggio sotto 30 luglio passato ad instanza dell’intervenienti della communità di detta terra nostra di Montona, che Zuanne et Mattio Zechnichi, havendo commesso certo delitto, siano giudicati da quel Podestà nostro. Vi dicemo col senato in risposta delle lettere vostre de 2 del corrente mese, a maggior vostra satisfacione, che con la molta vostra prudenza dobbiate far esseguir dette lettere, poiché la intencion nostra è che la sopradetta nostra deliberatione di 3 ottobre [?] passato sia esseguita come sta et giace, per poner fine alla presente materia senza alcuna interpretazione.
[…] in […] die 24 augusti indictione XV, 1602.
Giovan Carlo Scaravelli, […]
Tergo. Nobilis et sapientis viris Alexandro Gregorio, capitano Raspochi et successoribus die supradicto.
Illustrissimis […] litteris […] excutiones […].
[…] manu propria expediti et siggillati […].
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 4
Trascrizione di Francesco Danieli.