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24 marzo| 1607 Iuane Pasqualigo

Dispaccio del 24 marzo| 1607|

N. (senza numero)

Serenissimo principe,
quanto di bene che habbino operato nella terra di Dignano, ove ho convenuto trattenermi 35 giorni continui, ancorché il bisogno fosse maggiore, lo passarò con silentio, per non attribuire alla persona mia quello che immediatamente dipende dalla gratia del Signor Iddio, dirò solo che con il castigo di alcuni pochi et coll’haver mandato, conforme alle mie commissioni, un processo all’offitio clarissimo di signori tre savii sopra i conti, formato contro un rettore absente, ho posto gli altri in tanto freno che quel fontico che per lo innansi si ritrovava senza grano, a fato [?] spogliato di governo, et ripieno de creditori, al presente se le ritrova in essere formento stara 1604, orzo stara 619 et segalla 512, cavato da me per la maggior parte dalle mani così di mercanti, che a un terzo manco del suo valsente se ne erano impatroniti, come da molti altri debitori, che a forza di tiranica auttoritade andavano procrastinando li pagamenti, né curavano farne la dovuta sotisfattione, di maniera che, e con le provisioni passate, et con gli ordeni particolari che gli ho lasciati, quali in copia le mando, affine che dalla Serenità vostra et da quell’eccellentissimo senato siano intesi, viene pronosticato dagli huomini di retta conscientia, et che ben intendono questi maneggi che in puoco spatio di tempo egli sia per riuscire il più florido de tutti gli altri di questa provincia, ma perché vado a prevedendo che se io volessi andar sotisfacendo in cadauna terra al bisogno di tanta ferragine di cose, convennire eternarmi in questo carico. Supplico perciò la Serenità vostra, con il solito della mia riverenza, a degnarsi che visitato che habbia le terre di Muggia, Pirran, Rovigno, Parenzo, Cittanova et Valle, che sono le più rilasciate et inveterate nel male, di concedermi il repatriare non perché brami (l’Iddio mi agiuti) il riposo, massime nella congiontura de presenti tempi, ma per esser impiegato dalla benignità della Serenità vostra et di quell’eccellentissimo senato a più utile servitio, sì come anco gli ne ho fatto efficace et riverente instanza, con lettere mie fino sotto li 20 gennaro prossimo passato, nell’Eccelso consiglio di 10, non stimando che il servitio […] porti, che habbia a consumare questa puoca di prosperitade che mi resta, officio tanto lontano dalla mia professione, offerrendomi per il rimanente delle terre di questa provincia, che da rettori sono custodite con qualche miglior uso di governo, sotisfare alle occorrenze loro, con ordeni […] che riuscirano bastevoli al bisogno. Tanto le sia da me supplicato con ogni più humile et riverente affetto. Grazie etc.
Di Montona li 24 marzo 1607.

Iuane Pasqualigo, Proveditor.

Allegati:

Ordini particolari lasciati nella terra di Rignano per l’illustrissimo signor proveditor Pasqualigo. (4 cc.)
Noi Giovanni Pasqualigo, Proveditor nell’Istria.
Havendo col nome del Signor Dio in gran parte proveduto alli notabili abusi che erano stati introdotti in questa provincia di intorno al maneggio di comunità, fontachi et altri luochi pii, stimiamo anco essere necessario il dare sodisfatione et procedere a molti inconvenienti che seguono nella presente terra di Rignano, per liberarla in quanto potremo insieme con questi infelici habitanti dalle tiraniche mani di quelli che con falsi prettesti l’hanno di già condotta all’ultimo esterminio, et perciò con l’auttorità dattaci dall’eccellentissimo senato ordiniamo et terminiamo ut infra […].
Che tutti quelli che entreranno nel costituto [?] delle biave siano obligati ridursi almeno ogni due mesi per fare il callamiero al pane et dare il pretio alli formenti; et cadauna altra sorte di biave, li quali sotto debito di sacramento da essersi dato dal rettore debbino farse quel acrescimento di tempo in tempo, che alla conscientia loro stimaranno opportuno, havendo prima il dovuto riguardo a quanto corerà il grano, così nella presente terra come nelle altre ben regolate di questa provincia, al qual costituto [?] solo confermino auttorità di poter deliberare, con doi terzi delle ballotte, tutto quello che le parerà convenevole per beneffitio et pro di esso fontico; prohibendo al sopradetto [?] consiglio di questa terra il poter nell’avvenire ingerirsi mai più, né per via di parte, né con altro immaginabile modo in alcuna matteria concernente ad esso fontico, come quello che con uso di mal governo l’ha distribuito et consumato, resservando così a noi, per il tempo che staremo in provincia, come  doppo all’illustrissimo reggimento di Capodistria il censurar et regolar tutte quelle deliberationi che fossero fatte da esso costituto [?] a pregiuditio di detto fontico, et di dar castigo a questo che havessero transgredito all’ordine predetto, il qual costituto [?] debbi di anno in anno nel suo primo ingresso fare ellettione di dui pressidenti che siano del noumero di quelli che entravanno in esso costituto, li quali con il rettore habbino auttorità di proponer cadauna sorte di parte per beneffitio del fontico; et inoltre debbi elleggere una persona da bene et sufficiente che non sia del numero di esso costituto con titolo di sindico, et con sallario di ducati dui al mese, da essergli dati dalli dannari del fontico in contadi et non altrimenti, il qual habbia carico di rivedere il maneggio del fontico una volta al mese, e ritrovando transgressione alcuna o vero altro immaginabile mancamento, debbi immediate rifferirlo al rettore, il quale sia tenuto darli severissimo castigo et obligar a far esseguire cadauno ordine nostro nel proposito del fontico, volendo inoltre che per qualsivoglia immaginabile causa da esso rettore, pressidenti [?] o altri deputati al costituto [?] non sia nell’avvenire mai più permesso che sia girata partita a perdita dal fontico, et chi la girasse sia sottoposto alle più severe pene contenute nelli presenti ordini.
Terminiamo ancor che nell’avvenire tutte le spese che occorreranno farsi per occasione di grano siano fatte per parte del costituto [?] delle biave, né possi esser menata partita alcuna, così a credito del fontico come a debito suo, se non haverà mandati in mano sottoscritto dal rettore et dalli doi presidenti del constituto [?], con il quale si habbia a menare essa partita et chiamare il tempo della deliberatione che haverà fatto esso costituto [?], li quali mandati debbi il cancelliero del reggimento infilzarli et custodirli, per poter in ogni caso con essi rendere conto delle partite che haverà menato dechiarando et prohibendo inoltre a quelli che entreranno in esso costituto il poter dar fuori di fontico alcuna benché minima quantità di grana, così […] di parte come per qualsivoglia altra causa, a minor pretio di quello che correrà nell’ultimo callamiero, et di quel modo che haveranno dato all’altre biave, sotto pena, oltre il reffacimento del danno che havessero portato al fontico, con la transgressione di corda, pregione et bando, da esserli data nel modo di sopra dichiarito.  
Sia obbligato il rettore, così presente come li successori, di far ogni anno il mese di agosto la discrettione delli formenti in tutta questa giurisditione, et andar accompagnato con li dui pressidenti del costituto et suo cancelliero et cavallaro, obligando sotto quelle più gravi pene che le parerà cadauno de patroni a condure nel fontico 30 per 100 de tutti li formenti et altre biave che haveranno descritte per tutto il presente [?] mese, le quali debbino esserle pagate a quel pretio che correrà in esso fontico il mese sudetto, con quel dannaro che si caverà del formento, et perché potrebbe essere che non riuscisse bastevole alla satisfattione dei credittori, commandiamo che per il […] delle biave il mese di aprile et non prima sia per parte fatto vendere tanto formento quanto che importerà il credito di cadauno che ne haverà dato in fontico, a quel pretio che correrà il detto mese di aprile; con il tratto del quale sia fatta a ciascuno la dovuta sotisfattione, girando le […] tutti li nomi nei libri a saldo de loro crediti, come porta l’ordine di scrittura et ogni termine di ragione, concedendo inoltre libertà ad esso constituto per maggior avantaggio del fontico di poter vender quel formento che occorrerà dar via per la sudetta causa anco fuori di questa giurisditione, in quelle terre che li darà maggior pretio, et essendo cosa convenevole che li rettori et altri che anderanno a far la sudetta descrittione habbino per sue spese un modesto trattenimento, le assignamo per questo effetto per il tempo che staranno in detta iusita, oltre le cavalcature, che a tutti vogliamo, che le siano pagate al rettore lire otto, alli dui pressidenti et al suo cancelliero lire quattro, et al cavallaro lire tre per cadaun al […] esserli dati delli dannari del fontico, oltre le quali dechiarmo che non si possi fare alcuna immaginabile spesa per l’occasione predetta.
Commandiamo inoltre a quelli che habbiamo dato la cura di fare la sudetta desentione, che debbino obbligare a condurre nel fontico la mittà de cadauna sorte de formenti et altre biave de mercanti per il tempo prescritto, li quali le sia pagato nel modo di sopra dichiarito, prohibendoli espressamente il poter in altro modo ponere nel fontico alcuna quantità di grano, come quelli che sono stati cooperatori de gravissimi danni. Et perché potrebbe essere che dalla malitia degli huomini fosse introdotto di nascondere li formenti o altre biave in tempo che li rettori dovranno far la visita per la discrettione sudetta, et anco estraherle fuori della giurisditione per sotrahersi, con così indiretto modo dall’obligo della consegna, vogliamo che così essi mercanti come altri obligati che nascondessero o estrahessero in altra giurisditione alcuna quantità di grano, comprobato che sarà la veritade, tutto si intendi perso per contrabando, et debbino li rettori astringer nei proprii beni li transgressori a darne tanto quanto sarà quello che haveranno nascosto o estratto, come di sopra, quale sia diviso in tre parti, l’una all’accusatore che volendo sarà tenuto scoretto [?], l’altra al fontico et la terza al rettor, che farà l’essentione et castigar li rei di corda, galea et bando ad arbitrio della giustitia.
Che al fonticaro presente et successori sia prohibito nell’accrescere il poter far alcuna spesa per occasione delli formenti et altre biave, che veniranno levate dal fontico, ma vogliamo solamente che di quelle che entraranno in esso si possi pagare la condotta in quel modo che parerà alla conscientia del rettore et pressidenti, non potendosi però passar una gazetta in ragion di staro, sotto pena de ducati 50 applicati al fontico di chi giovasse in altro modo alcuna partita, et di pagar del suo tutta la somma del dannaro che sarà stato posto a credito del fonticaro. Et perché finhora è stato introdotto che, sotto pretteso di palizar formento et altre biave, si ha fatto molte esorbitanti spese, commandiamo che de cettero non si possi venir a questo atto, se prima non sarà conosciuto il bisogno dal rettore et dalli dui pressidenti, et mentre che si farà simil opera, sia cavato ogni giorno a sorte uno del costituto delle biave, che stia presente accioché il servitio rieschi fatto a perfettione, et che il formento et altre biave non rimanghino defraudate, sicome è seguito nel tempo passato la polizza veramente [?] della spesa che occorrerà farsi, sia tansata et sottoscritta dal rettore, et dalli doi pressidiati per conscientia loro, con la quale ordinamo che si debbi dar credito al fonticaro, che le servirà per mandato.
Et perché sotto prettesto di canta [?] li giudici et agenti che erano l’anno 1604 volsero sotto li 30 settembre far prender parte nel sopradetto consiglio di questa terra che fosse condotto un medico con sallario de ducati 200 all’anno, con mascherata inventione che ordinava che per cadaun staro di formento che fosse levato dal fontico pagasse soldi quattro per il medico, et le altre biave soldi due, cosa che mai è stata esseguita se non in quella parte, che del proprio dannaro del fontico è stata sempre data la sotisfatione a esso medico, né volendo noi tollerare più a longo così ingiusta deliberatione, commandiamo che nell’avvenire a esso medico sia dato li ducati 200 in ragion de anno, così delli dannari delle entrate della comunità, come di qual altra sorte di credito che essa potesse havere, volendo et terminando che questo suo sallario sia et si intenda anteriore a cadaun altro credittore di essa communitade, et che sia obligato il camerlengo o altri che havessero cura di riscuotere le sue entrate di tenir sempre pronto il dannaro per fare il pagamento predetto, altrimenti possi il medico astringerlo nei propii beni, prohibendo alli fonticari in pena di anni tre di galea il poter mai più dar un bezzo [?] fuori, o con mandato o senza per simil occasione.
Non sii lecito inoltre per quelli rispetti che movono l’animo nostro al rettore presente et successori nell’avvenire il poter poner in fontico alcuna minima quantità di formento, né altre sorte di biave, né meno cavarne fuori per occasione di pene né tanto puoco di condanne per suo particolar interesse, sotto pena di ducati 200 per ogni volta che contrafaranno il presente ordine, li quali siano applicati al fontico da esserli colti da noi per il tempo che staremo in provincia, et doppo dall’illustrissimo reggimento di Capodistria.
Ordiniamo al rettore et pressidenti del costituto delle biave che debbino far vendere così la casa, chiamata il magazen di comunità, come il forno consigliato da essa al fontico per credito in tutto de lire 15690, soldi 9, facendo prima le debite intimationi [?] ad essa comunità, affine che si intende di recuperar essi beni possi farlo et consapevoli ancor noi di quello che potrano havere, o sia in formento o altre biave, o dannaro contato, che di tutta si contenteremo che entri in fontico alli pretii correnti della terra, con conditione però che il mercato non si intendi concluso se non sarà prima decretatto da noi.
Prohibimo che nell’avvenire non si habbia a fare spesa di alcuna sorte di fabrica, né accomodamento di case, torchio o qual si voglia altro fondi, così de fontico come di comunità, se prima per le cose di fontico dal rettore et pressidenti non sarà conosciuto il bisogno, et di quelle di communità dal rettore, giudici et agenti, facendo prima il mercato et osservando nell’esborso del dannaro il medesimo ordine che habbiamo dato di sopra intorno al palizar il formento.
Et introdotto ancora dagli huomini di scellerata conscientia che sotto prettesto di lite fanno intollerabilissime spese, così a danno di fontico et comunità, come di ogni altra scuola et luoco pio, et volendo noi ad ogni modo porre il freno in bocca a questi tali che non possino nell’avvenire mangiar et lacerar 18 pii luochi che si attrovano in questa giurisditione, stimiamo che sia bene il far ellettione di un avvocato, soggetto di valore et intelligentia, et perciò ordiniamo che dal rettore sia fatto per publico proclama sapere che tutti quelli che voranno porsi alla prova di avvocato consultore et deffensore di cadauno di essi 18 luochi debbino nel termine di giorni quattro darsi in nota nell’officio della cancelleria pretoria, perché si farà immediate ridurre il sopradetto consiglio et ballotati tutti li annotati quello che sarà superiore di ballotte, ancorché non passasse il consiglio sarà stridato rimasto avvocato, il quale volemo che stia nel carico anni dui, et portandosi bene possi esser confirmato, assignandoli per suo sallario et mercede ducati 40 all’anno, da esser cavati quattro dal fontico, quattro dalla comunità et doi per cadauna scola, hospitale et ogni altro luoco pio, volendo che quelli luochi che non havessero alcuna entrata supplichino gli altri, per portione fino all’intero saldo delli predetti ducati 40, da essergli dati de tre in tre mesi finiti, et non altrimenti.
Ordiniamo inoltre per assicurarsi di ogni estraordinaria spesa che sempre che occorrerà ad esso avocato cavalcare o andare in alcun luoco per diffesa di alcuna lita, che quella scola o altro luoco pio, fontico overo comunità per il quale egli cavalcasse per diffesa delle sue ragioni debbi pagarli la cavalcatura et darle per sue spese mezo ducato al giorno et non più sotto quelle che parerà a noi di dare al transgressore. Il medesimo ordine sia osservato nel fare un raggionato, al quale assignamo altretanto sallario come l’avvocato da esserle dato nel modo di sopra dechiarito, che habbia carico di rifformare tutta la scrittura de conti di essa 18 luochi et, osservato quell’ordine de libri che da noi le sarà dato, rivedendo ogni tre mesi il maneggio de tutti et rifferendo al rettore cadauna sorte di intachi che fossero stati fatti in cadauna luoco, de quali doppo che haveranno fatta la satisfattione del capitale, per quanto importerà la transgressione, debbino esser astretti anco con 20 per 100 di più per pena, 15 de quali siano del rettore, che farà l’essentione, et cinque del ragionato, che haverà trovato il mancamento.
Et a fine che la giustitia non resti delusa, sì come è seguito per il passato per non potersi essequire contra li debitori de fonticari et altri particolari persone, li quali per la debolezza della corte del rettore non curano sodisfare alli loro debiti, ma caminano publicamente in faccia della giustitia, con sprezzo notabile di essa et ruina di quelli miseri, che di già hanno sodisfatto in fontico li loro debiti, oltre che anco nelli capi criminali non può tenere li dovuti mezi contra li rei, però terminamo che il rettor presente habbi far ellettione di doi offitiali, che non siano nativi né meno habitanti in questa giurisditione, li quali habbino a servire attualmente in questo reggimento, con sallario oltre li incerti de ducati doi al mese per cadauno da essergli dati delli dannari di questa sopradetta comunità, né possi il camerlengo esborsar alcuna summa de dannari per questo effetto, se prima non haverà una fede giurata dal rettore, giudici et sindici, che essi offitiali servino per personalmente nel loro carico. Et perché di parte difficilmente il rettore, per essere alle fine del reggimento, potrebbe ritrovar persone che venissero a servirlo, vogliamo che per questa volta tanto che quelli doi che saranno elletti da sua signoria illustrissima continuino anco nel reggimento venturo, et doppo li rettori che pro tempore saranno debbino condurli seco all’ingresso del reggimento con la provisione sopra dichiarita.
Et perché così le scritture o libri, come il dannaro che si cavarà dalle vendite o in altro modo di ragione, di cadauno delli 18 luochi esistenti in questa giurisditione sia tenuto sotto buona custodia per poter nelle occasioni di investita de […] o altra occorrenza haver il dannaro pronto. Commandiamo alli rettori che pro tempore saranno che sempre in fine [?] di amministratione di cadauno delli sopradetti 18 luochi debbino assister insieme con li giudici, agenti et raggionato al far li saldi, et a quello del fontico attrovarsi presenti solamente il rettore, pressidenti, sindico et ragionato, per riconoscer oltre il dannaro che conteranno, che vi siano l’oglio, vini et grano o altra rendita delle scole che attesteranno haver nelle mani, facendo consegnar al successori et vedere che effettualmente siano saldate le loro casse, prohibendo che alcuno amministratore successore possi chiamarsi il debito del precessore, et che di presente sia fatto uno scrigno di nogara, et tenuto nel pallazzo del rettore con dentro 18 volti [?], con le seradurre et chiavi tutte differenti di opera, che una non possi aprir l’altra, con l’inscrittione di cadauno di essi luochi sopra li coperti, nei quali ognuno nel suo particolare debbi tenere et riponere le sue scritture, libri et dannari, dovendo gli elletti al governo delli preffatti luochi tenir le chiavi del suo volto per maggior loro assicuratione sopra il coperto del qual scrigno debbino esser poste tre serradure et chiavi, tutte differenti di opera, le quali siano tenute l’una dal rettore, l’altra dal giudice più vechio, et la terza dal sindico, et sempre che occorrerà ad alcuno delli amministrattori di voler dannari o altro per spendere debbi comparer avanti il rettore et giudici sopra notati, et darle conto di quello che voranno fare, essendo cosa ragionevole se gli doverà concedere assistendo ogni volta che bisognarà aprirsi et serrare il scrigno per vedere quello che tale haverà operato nel suo costo, sotto pena alli amministratori di essi luochi, che ardissero commeter alcuna fraude, di corda, bando, galea et altre ad arbitrio della giustitia.
Et essendo posto in uso da molti zuppani et gastaldi, che sono governatori di pessima conscienza, di lasciar andar in esterminio le chiese, che ben spesso cadono, oltre che non le vengono celebrate le dovute messe, né illuminate sì come comporta la debita riverenza che si deve havere al santissimo sacramento, usurpando li beni de quali sono benefficiate da testatori, convertendo il dannaro et rendite di essi in uso proprio et in molte indebite spese. Però, sì come noi habbiamo voluto ellegger tre pressidenti, così de cettero commandiamo alli rettori che pro tempore saranno che debbino di anno in anno continuar questa ellettione in suggieti che siano timorosi del Signor Iddio, di buona conscientia et che frequentino li santissimi sacramenti, quali habbino cura per opera di carità et per salute delle anime loro di far un cattastico particolare a luoco per luoco di tutte le entrate et vendite che hanno, et vedere le sue institutioni, facendo esseguir le volontà de testatori, illuminar le chiese giusto l’ordinario, far cellebrar le messe et altri divini offitii che sono instituiti da […] et accomodar immediate le fabriche in quello che occorrerà il bisogno, conferendoli auttorità di poter spender del dannaro particolarmente di esse scole che anderanno accomodate, et di poter spender per [?] questo effetto effetto vender vini, oglio, formento et ogni altra sorte di biave alli pretii correnti, la polizza della quale spesa sia reconosciuta dal rettore, giudici et agenti, et tutti gli intachi, overo altri desordini, che occoressero [?] esser fatti, debbino notificarceli per il tempo che staremo in provincia, et in absentia nostra alli rettori, accioché si possi apportarle opportuno rimedio.
Commettendo alli zuppani, gastaldi et altri amministratori di essi pii luochi che debbino ad procuratori prestar la debita obbedienza sotto pena di corda, galea et bando ad arbitrio della giustitia. Et li presenti ordini siano publicati et registrati nella cancellaria di Rignano, perché si habbi in ogni tempo a dargli la debita essecutione.
Gli elletti da noi per procuratori de cadauna scola et luoco pio sono gli infrascritti.
Monsignor [?] Domenego Baretaro,
Monsignor [?] Christofforo Verizzo, et
Monsignor [?] Domenego del Ton.
Die Mercurii ultima Februarii 1607.
Fu publicata la sopradetta terminatione per l’antellatto Illustrissimo signor proveditor sedente pro tribunali sotto la loggia della terra di Rignano, legendo me Francesco Diena [?] signor cancelliero di sua signoria illustrissima, presente molto popolo et spettevole [?] l’Eccellentissimo signor Alessandro Gregorii rettor, […] signor Alessandro Zaccaria et il signor Antonio per Iddio [?] testimonii.

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 4
Trascrizione di Francesco Danieli.