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22 dicembre| 1649 Filippo Boldu

Dispaccio del 19 giugno| 1650|

N. (senza numero)

Serenissimo prencipe,
ha finalmente preso consiglio il sangiacco di restituirsi a Scutari, prevedendo tra le altre difficoltà et oppositioni i pericoli nei quai i suoi attentati potevano costituire questi dal Monte, coll’obbligarli di seguitar il suo partito, onde lasciate [?] da me le migliori custodie ai confini, sono state licentiate le altre genti et i ostaggi, con particolar contento di haver veduto anco questa volta divertiti i pregiuditi ai sudditi et alla giurisdittione.
Per via di Venetia sono pervenute lettere di Voino a sua moglie, scritte dai bagni di Costantinopoli, con istanza di raccoglier 1.000 reali, da depositare in questa camera per conseguire il suo riscato, come la Serenità vostra comprenderà dal contenuto loro, che sarà nell’occlusa copia. Se accederà [?] a questo deposito, io niente innoverò senza il motivo delle publiche prescrittioni et dell’eccellentissimo signor generale, a cui ne facio stessamente avanciare la notitia.
Hieri è passata di qua verso Corfù la galea dell’illustrissimo signor […] Othobon, che a tutto pootere ne sollecita il viaggio.
Sotto li 14 corrente son divenuto all’expeditione delli fratelli Medin, et supra le considerationi delle Eccellenze vostre et della congiuntura dei tempi, ho voluto schivare nell’ordine un debito rigore, per cavar da due rei convinti di gravissimo delitto l’auttore dell’opera, et nel merito temprar il castigo con pena straordinaria, qual è stata di ducati 500 applicati alla camera, oltre l’abolitione della falsità, come la Serenità vostra più distintamente scoprirà dalla sentenza stessa, che sarà nell’occlusa copia.
Non facio altro epilogo di questa occorrenza, sicuro che la publica sapienza, riflettendo alle angustie di già rappresentate della piazza, che rendono tormentato l’animo mio da tutte le parti, per suffragare le militie et le barche armate farà precorrer le provigioni di denaro agli inconvenienti che soprastano dalla mancanza.
Qualche eccitamento anco all’espeditione dei sali sarà molto conferrente [?], non se ne trovando in questa gabella se non pochissimo, ritardando a comparire quello che ultimamente è stato deliberato.
Gratie etc.
Cattaro, li 19 giugno 1650.

Filippo Boldu, proveditor estraordinario.

Allegati:

Carissimo saluto alla mia consorte Cattarina, (1 c.)
anco adesso vi do parte della mia vita et del mio stato, come partimo coll’armata et andiamo nei mari più spatiosi, Dio sa se più ci vederemo o sentiremo. Io vi ho scritto questa et la terza lettera et a niuna ho havuto la risposta, per saper almeno se siete vivi o morti, et voi vi siete molto scordata, come che due soli giorni fussimo stati insieme; hora conviene che io vi conosca in questo mio travaglio. Ho accordato mio riscatto in 1.000 reali, per ciò vi prego a non mi lasciar pirine [?], perché a me riesce cosa facile l’aquistarli et rimetterli, sempre che il signor Dio mi riconduca in istesse [?] parti. Non vi fermate perciò [?] punto. Prego il signor […] Nicolò Vrachien, come mio compadre et cordial amico, che si contenti di assicurar la camera di Cattaro con li suoi beni, et voi assicurate lui con li miei, per quel denaro che vi mancasse astringete li debbittori. Arivate anco a Castelnovo da quelli huomini che voi sapete, per veder se vi daranno qualche cosa che mi darebbero anco del […] in questa necessità. […] il denaro non portate, né meno lo mandate per alcuno, ma pregate il signor cavalier Francesco Bolizza et cotesti illustrissimi rappresentanti, aciò scrivano lettere all’eccellentissimo signor bailo et al signor secretario [?] Ballarino, che sborsino [?] per quel denaro. Ma tutto questo sarà in vano, se non si conoscerà alcuno in questa città per sollecittar l’affare. Perciò vi prego supplicare l’[…] fratello Pietro non perderà le sue giornate, che arivi fino da me, che lui mi aggiusterà tutti gli interessi, et se voi potrete venire di sua compagnia, che non vi sarà impropria, anzi agiusterete […] et honore, et voi et il nostr [?] fratello: non è tanto difficile il viaggio, commodamente a cavallo potrete venire in 20 giorni, et non fate di meno di procurare che tutto questo sia pronto, per il […] signor Michiel, che prima non mi […], né [?] occorre che mandiate, poiché adesso l’armata sarà qui et poi anderà in altra volta al viaggio. Questo scrivo a voi, ma tutto raccomando al […], alla patrona et all’anima sua. Salutatelo caramente con tutti li suoi fratelli et madre et il picolo mio […], che sia ben preservato. Non altro, che Iddio vi allegri.
Da Costantinopoli, dai bagni, li 12 aprile 1650.
Io, Voin Giovanacci, il vostro infelice marito.

Noi Filippo Boldù, per la Serenissima republica di Venetia proveditor estraordinario in Cattaro et Albania, devenendo all’espeditione degli infradetti rei, così dicemo, sententiamo et pronuntiamo. (2 cc.)
Andrea de Zorzi Medin, habitante a Budua, et financo suo fratello, contro cadauno dei quali è stato formato processo ex officio. Per quello che di febraro passato, mentre di ordine mio essendo in visita a Budua, si procurava l’essatione del datio del vino; il pagamento del quale veniva negato all’essatore publico da diversi che sotto varii inconsistenti pretesti pretendevano l’essentione, habbia ardito Andrea sopradetto uno delli debitori comparire avanti di heri, et col fondamento di un privileggio falso, alterato nel senso dell’essentione, reggistrato in un libro accuratamente recopiato, et adorno con freggi dorati, pretender di esser dichiarito essente dal pagamento del datio come pastrovichio, copia di che costituito sotto li 14 del predetto mese, ha con l’introduttione di esser li pastrovichi essenti per qualsiasi sorte di mercantie in tutto lo stato della Serenissima republica, et di haver egli egualmente in ogni loco dove ha mercantato goduto la medesima essentione, sostenuto per legitimo il fondamento di esso privileggio, alteratamente reggistrato nel suo libro, introducendo però di essergli quello stato portato da Venetia l’anno precedente da Francesco, suo fratello, qual perciò, costituito sopra il capo medesimo, ha negato l’assertione [?] di Andrea, rimanendo per ciò loro maggiormente inditiati nella colpa della sopradetta alteratione, la quale è maggiormente rissultata dai confronti fatti con altre copie dei privileggi cavati dagli archivii della camera di questa città, et essistenti appresso altri privati, pervenuti in poter della giustitia con l’ampliatione di esser i pastrovichi essenti da ogni sorte di mercantie che comprassero et vendessero in qualsiasi parte dello stato, et di poter portar ogni sorte di arme contro il fondamenteo indubitato della publica volontà, che si estende delle sole robbe che nociono nel territorio loro, la stessa alteratione apparendo nelli altri transunti del medesimo privileggio, et nella patente del serenissimo Bembo di 3 giugno 1607, quando sostenne l’auttorità di capitano general da mar, reggistrata nel predetto libro, il tutto inventato con fine doloso di indebitamente appropriarsi i dritti del principe [?]. Restanti perciò et constituiti più volte anco in confronto alla presenza nostra supra la qualità delle colpe preacennate, ha cadaune di loro sostentate [?] le introduttioni fatte nei primi costituti di accuse et negative. Intimategli poi le diffese, hanno questi prodotto separatamente, con articoli et nominatione di diversi testimonii, versando conclusivamente nella formalità dei medesimi loro costituti, havendo però Andrea procurati di convalidare le sue proposte di esser il libro preacennato stato portato da Francesco prenominato nell’altro viaggio che fece da Venetia. Degli essami dei testimonii, data loro notitia colle intimationi necessarie, furono per parte di essi presentate scritture con diverse obiettioni et ponderationi, le quali, riuscite del tutto invalide et inconsistenti, rimanendo evidente la falsità et l’alteratione, et se ben da una parte il libro portato da Francesco, dall’altra in esso reggistrate diversi fedei, pervenute prima in poter di Andrea et a sua istanza fatte trascriver da ministro publico, che è inditio manifesto di sua notitia et complicità nella compilatione del libro preacennato, oltre l’essersi questo ritrovato nella propria di lui potestà, et di haversi del medesimo servito dolosamente a vantaggio dei propri interessi. Ricevuta in fine la renuntia personale, veduto, letto et maturamente [?] considerato tutto il processo, osservate dupplicate ducali dell’eccellentissimo senato di 12 marzo et 7 maggio, ultimamente decorsi colla commissione a noi di venir alla loro espeditione, et a tutto fatto il conveniente riflesso.
Che Andrea et Francesco, fratelli Medini oltrascritti, mitius agendo, havuto riguardo al tempo della loro prigionia et alla congiuntura dei tempi, siano condennati in solidum in ducati 500 per tutti li eccessi come in processo, et per i pregiuditii fatti rissentire al publico coll’uso di privileggio alterato, il quale, con tutti li altri transunti, patenti et altri atti reggistrati nel libro presentato da Andrea et assistente in processo, siano annullatti come alteranti la sostanza della publica volontà nel punto dell’essentione, chiaramente espressa nel privileggio vero et reale, concesso a pastrovichi, che si conserva negli archivii della camera di questa città, Né possano uscir di prigione senza l’effetti esborso del sopradetto denaro in questa camera et nelle spese in solidum.
A dì 14 giugno 1650.
Publicata sotto i portici del palazzo pretorio a suon di tamburi, molti presenti ad ascoltare.
Sentenza delli fratelli Medin.

AS Venezia, Senato, Dispacci, Cattaro, b. 1
Trascrizione di Francesco Danieli.