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22 dicembre| 1649 Filippo Boldu

Dispaccio del 31 dicembre| 1650|

N. (senza numero)

Serenissimo prencipe,
mentre combattuto dal pensiero delle più calamitose angustie per soccorrer alli bisogni di queste militie et barche armate, mi rimaneva la speranza di qualche sollevo sopra il fondamento delle robbe di decima, da me con questo oggetto fatte custodire et con proportionata misura compartire secondo che han ricercato le maggiori occorrenze della piazza; ho ritrovato che un capo dei bombardieri, deputato alla custodia et vendita loro, haveva commesso considerabile intacco et convertito in proprio et privato uso di questo illustrissimo signor rettor Diedo et del suo cancellierie buona parte di esse robbe, che solo devono servire a commodo delle militie et poveri; et però ho stimato debito di giustitia di farlo fermare, perché rissarcisca l’intacco et risenta la pena del proprio mancamento; di qui esso illustrissimo signor rettor ha preso motivo di pretender la giudicatione di esso capo, essendo perciò passato in scrittura a protesti et inibitioni coll’haver epilogato tutte le espeditioni fatte da me in questa carica, in tempo dell’illustrissimo suo precessore, seben fondate sopra i sensi et sodisfattioni delle Eccellenze vostre sopra il giusto et sopra la base dell’auttorità di questa carica; di necessità (tutto che con mia particolar aversione) ho dovuto fargli la risposta, l’una et l’altra delle quali trasmetto occluse alla Serenità vostra, facendo lo stesso con questa occasione all’eccellentissimo signor general in provincia, a cui pure facio espedittione del processo formato sopra l’emergente accennato, onde dalla suprema auttorità publica o dall’eccellenza sua possa devenire quel decreto che più sarà stimato adeguato al giusto et alla convenienza. Gratie etc.
Cattaro, 31 decembre 1650.

Filippo Boldu, proveditor estraordinario.

Allegati:

Illustrissimo signor proveditor estraordinario [?], (2 cc.)
le norme essemplari, con le quali governando et regolando la nostra Serenissima republica li propri popoli, hanno avuto sempre oggetto di conservare entro i limiti di ripartita auttorità li suoi rapresentanti, prescrivendo alli predetti l’uso giurisditionale sopra coloro che sono subordinati al suo commando. Pisseque [?] alla benignità del serenissimo maggior consiglio di espedirmi a questa ordinaria carica, commettendomi il governo civile et criminale di questi habitanti. Applicai doppo il mio arivo tutto me stesso per far goder ai sudditi la tranquilità, l’ubertà, li sussidi et il commodo della libertà. Ho però rincontrato nella rettitudine delle mie attioni in sentimenti divisi di vostra signoria illustrissima, la quale alterando la forma delle proprie commissioni [?], per oprimer questa ordinaria reggenza con atti di usurpata giurisditione et commando, che a me non basta ascriver ad altro che ai abusi praticati da essa, col […] ilustrissimo mio precessore, appresso il quale appar troppo chiaramente esser rimasta suppeditata questa ordinaria carica, mentre manifestatamente si scorge esser stata inlanguidita della propria auttorità, levandole dalle mani quelli giuditii che per il publico sapientissimo [?] instituto erano suoi spetiali. Molti essempii mi si appresentano a comprobar questa verità, ma per non empir i fogli ne ribocherò qualcheduno delli essentiali, onde a alla [?] consti [?] la medesima verità, della quale non è ignara, et appresso il Prencipe il motivo che fo esser troppo urgente per rissentirmi, aciò indebitamente non mi sia rapito quel dono che mi è dispensato nel sostegno di questa carica dalla publica benignità, anzi indivisibile dalla carica stessa. Gratio Tiasa [?], né stipendiato né militante, non so con instrutione di chi né per qual oggetto, atende [?] soggetto a questa ordinaria reggenza, con stupore commune arrestato nelle sue forze, toltole l’inventario delle robbe, trattenuto lungo tempo in prigione et condanato in fine con la pena pecuniaria et corporale, sicome anco restò bandito Nicolò Medin da Pastrovichi per imputatione di haver accettato nella sua barca robbe da turchi dulcignani, et confiscati li beni al Pasquali ditto Bonis [?] di Antivari, senza fondamenti con li quali possi haver strada in detti casi di haver canonicamente essercitato la propria giurisditione, che perciò anco gli interessati se ne sono aggravati con il ricorso alli fori superiori.
Nella sua visita a Budua, che solo doveva terminare sopra gli effetti attinenti all’uso delle armi, né estendersi ad atti che non havevano né hanno niente di communale con quali ha voluto farsi arbitra della revisione della cassa del fontico di quella città, l’inquisitione di che più attamento [?] attiene a questa ordinaria carica, passando anco all’aresto nelle priggioni di signor Nicolò Scoroveo [?], il […] di cui quando fosse stato liquido io [?] per liquidarsi, et egli delinquente, atteneva a questo foro ordinario o a quello di Budua per la concura del delitto con l’appellattione a questo regimento, conforme alle istanze dei publici decretti; né fu inferiore l’aresto contro pre’ [?] […] Drusco di questa città, con formatione del processo et condanatione, come anco di Trippo […] et Rade Sduia da lei espediti et condanati, et perché […] trahendo l’altro approva la continuatione degli eccessi, che maggiormente riscorgono anco dal caso di Cristofolo Siloppi, perastino che per ordine di vostra signoria illustrissima fu fatto rittenere, con disseminatione [?] che in ciò vi fossero publiche commissioni, lo fece languire per lunghissimo tempo senza colpa fono [?], tanto che dal publico fu ordinata la sua liberatione. Piero Garbin et compagni da Lustizza sono stati inquisiti et ispediti [?], derogando con effetti così pieni all’auttorità di questo reggimento, a cui erano diretti i giuditii delli già sopra nominati, come sudditi giurisdittionali, non caluniati [?], stipendiati, né in altra maniera soggetti al foro di vostra signoria illustrissima. Potrebbe lei dire forse che le sue intentioni non siano state per altro che di correggere i mancamenti a sollevo della giustitia, ma doveva però sapere col lume delle sue proprie commissioni et incombenze che queste parti non toccavano a lei, ma al reggimento ordinario, giudice proprio, et se ha voluto dimostrar il zelo et le applicationi anco in questi affari, li sarebbe riuscito di ugualmente presso la giustitia et il Prencipe servitio doppo […] tal fatti, rimetterli pur al suo giudice competente et […] per la deliberatione, prossecutione et espeditione loro, come in ciò viene prescritto dalle leggi della nostra patria, senza pregiudicare manifestamente alla carica ordinaria.
L’arresto dei miei distrittuali nel campo di guardia, senza compartecipare le rissolutioni con la continuatione delle antepassate ationi [?] fisse al riguardo di veder essaminate intieramente questa carica, per rendersi alla […] nel governo, tralasciando altri, farò mentione di questi, cioè Triffon de Luca da Parzagno, Christifolo Babich, Eliade […], Iseppo de Nicolò Cavaleri Francesco Giffrà et Zuane de’ Piero Paulichievich, che hanno sostenuto questi mali incontri, potrano […] il vero, senza che io di queste operationi sia stato mai non […] solo richiesto, ma meno compartecipato, et pure non sono sottoposto alla sua giurisditione, non restando di dirle che quando mi fosse motivato di esser capitata a tal rissolutioni per il publico bisogno, essendo nata alla manutentione delle prerogative dalla Patria et dal sostegno delle sue leggi, […] il caso havessi giudicato conferrente a publici avantaggi senza l’oppera [?] dei sudditi, non mi sarei alienato dalli retti penicieri [?], che sempre havuto per capo principale della rettitudine.
Questo regimento ordinario ha purtroppo sofferto tanti pregiudizi di copia espressi, pratticati contro la publica intentione [?], et havendo infine intrapreso le censure et recognitione delle robbe che capitano [?] in questa decima, nelle quali vostra signoria illustrissima non ha alcuna competenza, et tolendo per mano sue commissioni, troverà al sicuro che tutte queste attioni sono incompetenti et reprobate. L’inquisitione fatta di suo ordine nella revisione degli effetti, che di presente si attrovano nel boteghino della medesima decima, accresce i pregiuditii alla mia carica, non havendo che di communale al suo governo, essendo quelle destinate alla sopraintendenza della carica ordinaria; onde per non lasciare che prendi maggior radice et accrescer il pregiuditio, ma che ogni uno si conservi entro le conferenze dell’osservanza, con astretto di apertamente dichiarir a vostra signoria illustrissima che la retentione di Lunardo Fulgherini da Venetia, decimier, di suo ordine et incompetentissima et fatta senza fondamento, essendo lui stato arrestato per causa soggetta al mio foro, ancorché per altro (come salariato a lei sottoposto), ma in questo loco [?], come quello che administra le vituarie della decima destinatovi dal reggimento, che come tale non gode né stipendio, né salario, havendo nel detto ministerio commesso qualche errore, dove anco dall’ordinaria auttorità esser corretto, et però si contenterà vostra signoria illustrissima trasmettermi il processo, con la persona dell’istesso Folgherini, perché, esaminate da me le sue imputationi, possa esser administrata giustitia, altrimenti li inibisco con le presenti di proceder contro di lui, et contro qualsisia altro dei miei distrituali, protestandole perciò sollenemente a non passar più oltre quando la sua reità [?] sia per conto dell’affar della decima, fino a tanto che dalla Serenissima signoria sarà terminato a chi di noi doverà aspettar il giuditio, altrimenti ogni atto che facesse si habbi da intendar per nullo et invalido con le reprensioni dovute.
Ricercandole anco di trasmettermi il processo formato per il suo uffitio contro juo [?] di prete Marcovaz da Lutizza et compagni, non essendo né stipendiato, né salariato, ma suddito direttivamente [?] subordinato a questa carica, aciò possa esser da me deliberato et espedito sotto il collene protesto dell’inibitione sudetta, et quando vostra signoria illustrissima non averti a questo uffitio, che mi sono rissolto di passar in scrittura, partorito dal dovere et honestà, mi dichiaro di esprimer i presenti miei gravami nella Serenissima signoria, con la fregata di patron Steffano Mossachi [?], che sarà di breve partenza perché dalla suprema auttorità sia semminato sopra le richieste predette et dar ultima mano a tal controversie, con poner regola nell’avenire a simil disordine affine che ancor lei possa far usar delle sue ragioni; si intende baciandole riverentemente le mani.
Cattaro, li 29 decembre 1650.
Antonio Diedo, rettor et proveditor.

Illustrissimo signor proveditor ordinario [?], (2 cc.)
con una lunga digressione ha voluto vostra signoria illustrissima far un epilogo di tutte le attioni mie in questo governo, con quali pretende derogata l’auttorità della sua carica ordinaria, conclusivamente ricercando la trasmissione del processo et perdono [?] di capo Lunardo Fulgherini, trattenuto per le fraudi et mancamenti commessi nel maneggio delle robbe di decima, come materia spettante al di lei giuditio et come in dette sue di inibitione di 29 cadente, presentatemi hieri sera a un’hora di notte. Et perché non habbin loco le interpretationi sinistre con [?] la rettitudine delle operationi mie, guidate sempre dal zelo inseparabile verso il servitio della giustitia et della patria, et vostra signoria illustrissima conosca quanto mal fondata sia la presente sua competenza, darà principio colla risposta al punto essentiale dell’inibitione preacennata, per andar poi rissolvendo tutti gli altri con la sincerità del fatto, più tosto a consolatione mia che a bisogno di giustificatione.
La decima di robbe commestibili, che principalmente è istituita per commodo dal soldato, non può esser segregata dalla subordinatione et sopraintendenza di chi sostiene il commando della militia. Capo Lunardo Fulgherini, preposto all’administratione di esse robbe, non già dal reggimento, come vostra signoria illustrissima asserisce, non opponendo alcuna investitura di sua persona, meno l’avanzo di chi sosteneva di quel tempo questa carica, da patroni di fregate et altri interessati che hanno sempre usato sodisfarsi nel proponer persona da promettersi la più fedele administratione delle proprie sostanze, ha con questi formato un contrato di obligatione et patuito le mercedi del proprio impiego che dal monte delle robbe ecitate [?] le veniva corrisposto, onde riuscendo diffettivo della sincerità del maneggio, non può giuridicamente esser convenuto che acconti [?] il suo giudice competente, che è il proveditor estraordinario [?], a cui egli come stipendiato si trova soggetto. Per questo capo restano insussistenti [?] le pretentioni di vostra signoria illustrissima, ma molto più le trasgressioni che han rissentito le mie commissioni nel predetto maneggio, per le fraudi considerabili scoperte nell’intacco et appropriamento di robbe sopradette, convertite a privato negotio, mentre dovevano servire a solo commodo et benefittio della militia, in tempi di così penose angustie, onde non meno per la natura del negotio che per la qualità del delinquente soggetto all’auttorità sola della carica estraordinaria, ogni esperimento di vostra signoria illustrissima si rende invalido, ma molto più in questo caso, ove lei (sia detto con sua pace) non ha né può havere alcuna competenza, anco per qualche interesse che si è scoperto tenere lei et il mio cancelliero con esso capo delle robbe predette di decima, per il che ogni giuditio suo sarebbe diffetivo, anzi per queste attinenze di già è stato da me deliberato di trasmetter il tutto all’eccellentissimo signor general in provincia, come negotio spettante a quella suprema auttortià et a giudice indubitato non meno sopra le competenze dei rappresentanti, che sopra i medesimi rappresentanti.
Gratio Trinca da Soriante, accasaato et habitante a Budua per delitti di quel tempo comessi in quella giurisditione et nei mari del Prencipe, con imputationi anco di fellonia, non havendo stimato quell’illustrissimo signor podestà giudice suo più competente, di quella potesse esser il rappresentante ordinario di Cattaro di assumer il caso per diversi rispetti che lo rendevano escluso dal giuditio, fece pervenir a me le indolenze, come a quelle che in simil materie et negli interessi dei confini doveva haver la principal cognitione, et mentre di tutto ne restò avisato l’eccellentissimo signor general in provincia, si proseguì anco con sua notitia a tutte quelle deliberationi che ha ricercato la giustitia, et all’espeditione poi di quel modo che han commandato le leggi, come pure di Nicolò Medin absente correo nel caso medesimo.
Li beni del boris di Antivari fatto turco, dichiariti confiscati per ordine publico, sono stati venduti in virtù delle commissioni delll’eccellentissimo signor general, come pure a seguito di quelli di Ascanio Pasquali, che colla mutatione della fede caduto nell’indignatione publica, doveva ragionevolmente seguire l’essempio del boris, il tratto di ogni cosa essendo pervenuto nella camera, di che negli interessati si hanno aggravato, la decisione doverà attendersi da superiori, ai quali appartiene la cognitione di questo negotio.
L’haver riveduto il fontico di Budua, conosciuto li mancamenti, castigati i rei et fatto rissarcire quella cassa dell’intacco […] che era stato commesso, non è stata operatione che non fosse dipendente dall’auttorità di questa carica, la quale nelle sue commissioni tiene facoltà sui [?] fontici, monitioni et tutti i ministri, perché esseguiscano il […] debito, et come tale (gratie a Dio) ha riportato dal publico […] piani di gradimento, la congiuntura havendole fatto rissentire anco il benefitio della vendita del datio del vino, che sotto molte pretentioni [?] dolose era restato inafitato per corso di due anni, interedenti [?] con pericolo della total estintione di quella publica entrata.
È stata necessaria et ragionevole la correttione di pre’ [?] […] Drusco, per il […] et parole ingiuriose profferite in tempo di notte alla sentinella del Prencipe nella funtione del publico servitio, et però in riguardo al tempo, alla qualità della persona offesa et ad altre circostanze era più decente [?] la censura all’auttorità della carica estraordinaria che all’ordinaria, la quale per niun capo si rendeva capace della congitione di questo reato.
Il modo con che è stato liberato dalle carceri Christofolo Siloppi da Perasto, per atto di pura gratia publica a supplire dei nixichi et altri popoli, come conta il decreto dell’eccellentissimo senato, dà a conoscere da quali colpe habbia havuto dipendenza la sua retentione, esseguita anco per gli insulti et rapine usate contro sudditi assicurati dalla fede dell’eccellentissimo signor generale, et mia ancora.
Rade Sduia et Triffon Vusov, trovati trasgressori dei miei proclami per haver in tempi tanto gelosi dato ricetto et alloggio di notte a persone forestiere in questa importantissima piazza, furno processati et corretti ad esempio di altri, perché ad altri non incombeva la […] et essecutione dei miei deviati.
Pietro Garbin et compagni da Lustizza furno inquisiti et castigati per il trasporto fatto nel raguseo di un soldato fuggito da questo presidio, in sprezzo di miei prohibitioni et con tanto publico pregiuditio, et se ben questi siano sudditi di vostra signoria illustrissima, nel fatto però che concerne interesse militare et che sono commandati da me, trasgredendo non devono esser esclusi dal mio giuditio, poiché l’auttorità et il commando sorge [?] ridicolo, quando non fosse sconto [?] dal timore della pena, come ha lei molto ben compreso, mentre in tempo della prigionia loro non ha voluto mai cimentare questa pretensione, come non ha stimato di fare la prudenza dell’illustrissimo suo precessore nelle altre accadute sotto il suo governo, epilogate per fondamento di sue opinioni.
Sopra il sequestro di lei suoi sudditi, senza alcuna notitia di lei, con dichiarationi di tutta la buona volontà verso i publici vantaggi, quando le fosse stato fatto alcun motivo di publiche occorrenze, devo alla giustificatione della verità lasciare che l’anima sua risponda se mai da me [?] è stata intentata alcuna intrapresa a profitto publico, a servitio della piazza, per trovar modo di soccorrer il presidio nelle più congruenti [?] calamità, che non habbi incontrato tutta l’oppositione, tutta la resistenza di vostra signoria illustrissima, tante volte havendo con prohibitioni a voce et con mandati a ministri procurato vietarmi di poter disponer del publico denaro nelle più gravi occorrenze delle militie, negato le chiavi del magazeno del sale, contrastato la sodisfattione di una sua condanna a perastini in camera, con oggetto che io non potessi valermi di esso denaro, procurato anco le sollevationi delle militie, incalorito i sudditi alle ressistenze, ricusato la communicatione di avisi, et ogni altro atto da me pratticato, come dovuto alla corrispondenza delle cariche per il buon servitio della Patria, et, coll’uso di queste attioni, obligato me di necessità a valermi di quei mezi aboriti per altro dalla mia volontà, ma in questo caso praticati per conseguire quello che li suoi uffitii contendevano al servitio unico di questa gelosissima piazza.
Il processo del figliolo del prete Marcovaz et compagni da Lustizza è pure per trasporto dei soldati fuggiti, il delitto dipende dalla trasgressione dei miei proclami, la cognitione dei quali per le ragioni preacennate non aspetta a vostra signoria illustrissima, onde, quando non si rimova dalle sue pretencioni, si compiacerà con la trasmissione delle sue istanze o alla Serenissima signoria, o all’eccellentissimo signor generale, unire anco le presenti mie risposte, che servirano per un breve compendio delle ragioni di questa carica estraordinaria; baciandole per fine affetto la mano.
Cattaro, li 30 decembre 1650.
Filippo Boldu, proveditor estraordinario.

AS Venezia, Senato, Dispacci, Cattaro, b. 1
Trascrizione di Francesco Danieli.