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16 giugno| 1611 Zido Avogaro

Dispaccio del 16 giugno| 1611|

N. (senza numero)

Serenissimo prencipe,
mi sono state presentate le lettere ducali di Vostra serenità de dì 12 maggio passato, con oclusa copia di una supplicatione presentata a suoi piedi, come vien detto in esse ducali, per li intervenienti della comunità di questa città; commettendomi, conforme alla instantia fatta in detta supplicatione, che intorno all’essatione del danaro solita farsi dal camerlengo della comunità predetta, io debba servare [?] il solito senza innovare cosa alcuna, et se io havesse altro in contrario dovesse rescrivere a Vostra serenità, alla quale intorno a ciò dirò riverentemente che è vero che per li tempi passati il camerlengo scadeva le entrate di questa comunità et pagava le limitationi all’Eccellentissimo consiglio di dieci, il censo a Vostra serenità de ducati 20 all’anno, il salario al Rettore et curiali, ma è anco vero (che però è stato taciuto et nascosto alla Serenità vostra nella detta suplicatione), che essendo detta povera comunità decaduta (voglio credere per sua disgratia) in cosi cativo stato che resti intacata de molti debiti, così che non li era possibille di poterli sodisfare tanto al publico, quanto a rettori et curiali, et sopravanzando di gran longa li pagamenti a quali essa povera comunità era tenuta per le cause sopradette, alle sue entrate tutte deboli, et ridotte quasi in niente, fu necessitatta per deliberatione fatta nel suo conseglio, ridotto specialmente per questo effetto, di mandar nontii l’anno 1596 a piedi di Vostra serenità, ad esponerli questi suoi gravami et a renontiarli liberamente nelle sue mane essa comunità et suoi beni; sopra di che, essendo all’hora commessa la informatione al Clarissimo signor Benetto Pasqualigo, podestà di questa città, et alli Illustrissimi signori governatori delle intrade, inteso da Vostra serenità quanto da questi suoi publici rapresentanti li veniva intorno a ciò risposto, accettò benignamente in sé la detta comunità et beni suoi; dal qual tempo in poi mai più né il camerlengo, né essa comunità ha riscoso più né pagato cosa alcuna dalle intrade di detta comunità, la quale in questa maniera gravata restò libera da queste gravezze, talmente che da detto tempo fino hora presente li Rettori hanno riscoso le dette entrate, con obligo di portar le limitationi alla cassa dell’Eccellentissimo consiglio di dieci, se però potevano avanzarne dopo riscosi li loro salarii ordinarii, de quali ve ne sono molti Rettori che vanno tuttavia credittori di qualche summa, che non haver hauto che scoder di esse entrate, tanto che basti per pagarsi loro li essi suoi salarii; le quali entrade furono già dal publico vendute a particolari a tempo per la reintegratione delli debiti che la detta comunità haveva con la Serenità vostra; hora che il tempo di alcune di dette vendite viene a finire et che si spera di poter riscoter qualche danaro per doverlo portare a pagamento delle limitationi sodette, per solevatione delli poveri Rettori, che per tal causa ben spesso patiascono travaglio e difficultà di poter haver il suo bolettino, et sono venuti a piedi di Vostra serenità a fare la presente instanza che hanno fatto per se stessi, et non come intervenienti di questa comunità, poiché non sono né anco […] loro suplica gli è vastatno l’animo di esprimere a nome di chi viene fatta la detta instanza, la quale non poteva né anco da loro essere fatta per nome dalla comunità, se non con parole espressa presa nel conseglio di detta comunità, come ha osservato di far sempre quando ha voluto far comparere ai piedi della Serenità vostra; et questi con questa via […] et inganevole voriano di note introdursi al maneggio della essatione di questo poco danaro, perché svanisca, come è successo per il passato; onde essa povera comunità restò intaccata et indebitata, come ho detto, et appresso la Serenità vostra et appresso li Rettori; et perciò conforme all’uso dei miei precessori, io ho continuato a far l’essatione di questo danaro; né ho innovato cosa alcuna, ma ho osservato il solito che è stato osservato da tutti li miei precessori dall’anno 1596, che detta comunità renontiase [?] et li suoi beni in mano della Serenità vostra; alla quale ha voluto dare riverente conto di tutti questi negoti per ricordarli riverentemente che se questi pretentione di fare la essatione di questo danaro, prendino parti nel conseglio di dettà comunità, di offerire e dare idonea […] nell’offitio dalli illustrissimi signori governadori delle intrade, da esser approbata nell’Eccellentissimo collegio, che le limitationi ordinarie che deve pagare essa comunità all’Eccelso conseglio di dieci et li sallari alli Rettori di detta città sarano pagati di tempo in tempo, perché a questo modo loro resteranno sodisfatti di fare la pretesa essatione, et la Serenità vostra sicura discoveri [?] le limitationi et li Rettori, liberi dal travaglio delle dificultà di haver il suo boletino di andar a cappello, et di poter riscoter li loro sallarii. Rimettendomi poi alla somma prudenza della Serenità vostra, per esseguire prioritamente quanto mi sarà da lei commesso. Gratie etc.
Di Parenzo, li 16 zugno 1610.

[…] Avogaro, Podestà.

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 6
Trascrizione di Francesco Danieli.