25 maggio 1645 - 28 marzo 1646 Marco Malipiero
Dispaccio del 8 luglio 1645
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
delegò la Serenità Vostra Giudice delli novi habitanti di questa provincia gli Illustrissimi Capitani di Raspo, et eglino con tale auttorità governano li detti popoli senza contradittione alcuna; ma diversamente interpretando il presente Illustrissimo Signor Capitanio la pia intentione dell'Eccellentissimo Senato, estende anco il suo governo sopra li sudditi delle altre giurisdittioni, con pregiuditio notabile della auttorità de’ Rettori.
Giovedì mattina 6 del corrente, mentre Sua Signoria Illustrissima si ritrova(va) per la sua visita in questa città, ordinò la rettentione d’un tale Lodovico Griggis, habitante vechio, et perciò suddito della mia giurisdittione; ricorse la moglie di questo et con le proprie istanze et con scrittura, che presentò per parte del marito rettento alla mia giustitia, et facendo reclamo, perché da Giudice incompetente egli restasse inquisito, instò di esser giudicato al mio foro, come sua propria competenza. Ho procurato di haver sopra ciò le debite informationi, et trovo che questo et li suoi avi, per longo corso di tempo di ottant’anni et più, habitano questo territorio con l’investitura della Serenità Vostra, in poco terreno di questa Communità, alla quale per ciò corrisponde una annua recognitione di ducati dieci, et che per avanti ancora hanno per molto tempo havuto domicilio in questa città; sì che, havendo questo trapassato il tempo delli 20 anni, che la Serenità Vostra, in una parte dell'Eccellentissimo Senato, prescrive alle essentioni delli nuovi habitanti, resta egli et decaduto dal benefitio, et devoluto alla mia giurisdittione, mentre pure in detta parte resta dechiarito che li detti nuovi habitanti, doppo detto tempo restino sottoposti alla giudicatura di quel Rettore, ove habitavano. Con tali raggionevoli fondamenti ho fatto esponere riverentemente l’intentione mia a detto Illustrissimo et Prudentissimo Signore, facendolo supplicare per la trasmissione al mio foro del detto rettento et del processo contro di lui formato, ma negandomi Sua Signoria Illustrissima la dimanda, et reprobandomi le pantentissime mie raggioni, afferma costantemente che il detto reo sia nuovo habitante, et come tale sottoposto alla sua giustitia; et di più, che li detti popoli non habbino prescrittione alcuna circa il divolversi dalla sua giurisdittione, ma solamente nel decaddere dal benefitio delle essentioni, et che quando anco questo fosse vechio habitante et mio suddito, resta non di meno sottoposto alla sua giudicatura in questa occasione, per haver attentato delitto contro un nuovo habitante, in modo che Sua Signoria Illustrissima conclude che ogni suddito di qual si voglia giurisdittione di questa provincia divenga suddito suo, et sottoposto alla sua giustitia, quando mescolandosi con nuovo habitante, venga ad offenderlo, et per raggione di questa sua propositione apporta che, restando egli dalla Serenità Vostra delegato Giudice sopra detti nuovi habitanti, tam active quam passive, debbano, tanto li nuovi che offendono li vecchi, quanto li vecchi che offendono li nuovi habitanti, restar tutti sottoposti alla sua giustitia, interpretando quelle due voci, active et passive, a favor suo, et con disavantagio notabilissimo de’ Reggimenti tutti, che dalla Serenità Vostra tengono pure li (...)ra, et dispostica l’auttorità sopra il governo de’ propri sudditi; cadde la medema differenza anco sopra le cose civili, onde tutti li popoli di questa provincia, tanto creditori, quanto debitori delli nuovi habitanti, testano in tal modo sotto posti al foro di Raspo; in modo che restano spogliati affatto della giudicatura e civile e criminale tutti li Rettori, quando questo disordine venga comportato (?) dalla Serenità Vostra. Io per sostenimento delle mie raggioni, non meno che per la dovuta sollevatione di questi sudditi, ho stimato conveniente di ricorrere alla Serenità Vostra, come fo, con atto di humilissima riverenza, perché resti servita di dichiarare quale sia la vera interpretatione delle dette voci, active et passive, et quale sia sopra ciò la publica intentione, acciò con equilibrio della Giustitia resti dalla publica sapienza determinato quali siano li veri sudditi di tutti questi Rettori; aggiongendo riverentemente all’Eccellenze Vostre, che tale omnimoda auttorità che si assume il Reggimento di Raspo porta la totale destrutione et alle Communità, et alli sudditi tutti di questa provintia, non potendo né le dette Communità conseguire le debite contributioni de’ popoli, che sempre col titolo di nobilhuomini rimangono esenti, né li sudditi respirare dall’aggravio che hanno di passare per ogni piciola causa al dispendioso et lungo viaggio del foro di Raspo per la giudicatura, tanto civile quanto criminale, mentre vicinissimi si trovano alli propri Rettori, li quali pure non havendo ricorsso vicino per l’appellatione, tanto di sentenze civili, quanto criminali, restano sottoposti di ricorrere con spesa intolerabile a’ Magistrati Illustrissimi di Venetia, ove qui goderiano il benefitio di passarsene al Magistrato di Capo d’Istria, menttre in prima istanza restassero, come è conveniente, giudicati da’ proprii Rettori. Questo fatto di qualche rilevante consideratione io rappresento humilissimamente alle Eccellenze Vostre, perché, havuto dalla loro prudentissima sapienza il dovuto riflesso, restino servite di deliberare quello che stimerano complire al publico servitio. Gratie etc.
Parenzo, 8 luglio 1645.
Marco Malipiero, Podestà.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 39.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.