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28 febbraio 1646 Marco Antonio Grimani

Dispaccio del 25 novembre 1646

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
per sollievo e benefficio dei popoli di questa provintia in riguardo de’ loro aggravii, e dispendii nel riccorrer a gl’Eccellentissimi Magistrati di cotesta città, con parte del Serenissimo Maggior Conseglio di 5 agosto 1584, aggiongendo al Podestà e Capitanio di Capo d’Istria due constituti, erresse la Serenità Vostra un Magistrato in questa città, commandando che a quello in appellatione si devolvessero, non ostante altre parti in contrario, tutti li atti civili e criminali di tutti li Rettori e Giusdicenti d’Istria, niuno effettuato, riconfermando et ampliando la medesima parte con altra di 18 maggio 1636.
Cotesto eccellentissimo Senato a’ 20 decembre 1586 decretò che ad esso Podestà e Capitanio incombesse la carica et auttorità sopra tutte le materie di sali della stessa provintia, come pure ultimamente a’ 25 luglio 1636 stabilì che il Podestà e Capitanio s’intendesse successo in luogo, e nelle commissioni d’Eccellentissimi Proveditori, che prima si costumava spedire nella detta provintia sopra la materia de’ sali, in conformità di che, essercitando li miei precessori l’auttorità impartitale, si vedono in questa Cancellaria formati et espediti molti processi per contrabandi de’ sali, et in particolare della terra di Pirano; tuttavolta è parso hora a quell’Illustrissimo signor Podestà di far formare processo sopra simil’imputatione di sali, e deliberarlo col proclama publicato a’ 28 ottobre passato contra gl’imputati Bertucci e Lorenzo Tamburlini, a nome de’ quali essendo state levate lettere ordinarie d’appellatione dall’officio di questo magistrato per la trasmissione delle copie sotto bollo, presentate a’ Sua Signoria Illustrissima in vece d’obedire a questa superiorità, giusta le predette leggi del Serenissimo Maggior Consiglio, e conforme alle dette parti dell’Eccellentissimo Senato, dal quale è stato raccomandato tutto il negotio de’ sali di questa provintia al Podestà e Capitanio che ha sempre essercitata l’auttorità, particolarmente, come ho predetto, sopra la terra di Pirano, ha, Serenissimo Prencipe, con mia ammiratione, rescritto che pretende non esser sottoposto all’obedienza nell’emergenze de’ sali, allegando per pretesto un capitolo del 1625, del partito che ha quella terra coll’Eccellentissimo Collegio al Sale, dal quale non è stato, né si può esser mai derogato alle precitate leggi, e decreti di Consegli supremi. Questa novità suscitata, per mio senso, non ha altro fine che di metter in lite e dispendii quella povera Communità, mi porta col riguardo del ben publico a darne riverentissimo conto alla Serenità Vostra, per che coll’infinito di sua sapienza deliberi ciò che sia più decente ed opportuno, per la dovuta osservanza delle leggi e per il publico servitio, con li sovrani suoi risoluti comandamenti; inviandole, se ben soverchiamente, inserta in copia la parte sudetta, 25 luglio 1636 di cotesto Eccellentissimo Senato, nella quale è pienamente espressa l’auttorità impartita al Podestà e Capitanio di Capo d’Istria nella materia de’ sali di tutta la provintia. Gratie etc.

Capo d’Istria, a’ 25 novembre 1646.

Marc’Antonio Grimani, Podestà e Capitanio.

Allegato: terminazione del Senato datata 25 luglio 1636 (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 40.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.