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3 gennaio 1646 Pasqual Dolfin

Dispaccio del 3 gennaio 1646

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
Con parte dell’Eccellentissimo Senato 1588, 21 maggio restò espressamente delliberato che sopra le denontie di contrabandi de’ sali capitassero in questa Cancelleria, dovesse questo Reggimento procedere contro delinquenti, come purre l’Illustrissimo signor Podestà et Capitanio di Capo d’Istria sopra quelle fossero pervenute nella sua Cancelleria contro transgressori, con facoltà di lui anco di proceder per inquisitione contro li stessi; et finalmente, l’anno passato 1645, l’Eccellentissimo (...) al Sal, nell’appalto di questi publici sali, con capitolo espresso, dicchiarì che questo Regemento havesse ampla auttorità di castigar li delinquenti, et che da quello tutte le difficultà, così civili come chriminali, dovessero restar decise, coll’appellationi agli Eccellentissimi signori Proveditori al Sal in cotesta inchlita città. Restano de qui perciò processate a commesso contrabando de’ sali asportati da queste saline, Lorenzo et Bertuzzi Tamburlissi di questa terra, che, d’ordine mio proclamati, riccorsero all’Eccellentissimo Magistrato di Capo d’Istria, da cui ottenute lettere d’appellationi, et havendo io lo stesso, con mio riverente rescritto, nottifficato aspettarsi l’appellationi a gli Eccellentissimi signori Proveditori sodetti, a’ quali i rei, et non ad altri, dovevano far riccorso, sentendosi aggravati, fatto per quell’Eccellentissimo Magistrato longo silentio a un mese circa, veduto il capitolo accennato, mi fece finalmente, li 18 decembre spirato, quell’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Podestà e Capitanio, presentar ducali di Vostra Serenità di 8 detto, con le quali mi commette inviargli il processo mottivato in essecutioni della parte dell’Eccellentissimi Pregadi 1636; et perché quanto resta dichiarito et espresso nella parte 1588, viene commesso la pontuale essecutione a me anco et successori, per il castico del reo non meno che per il capitolo sopra pur accennato, ho stimato bene, così parimenti ricercato dall’intervenienti di questa fedelissima città, darne parte a Vostra Serenità, acciò che nell’espressione dicchiarita nella sodetta parte 1588, et nel capitolo stesso che commette a questi Sindici il non lasciarvi derogare nell’auttorità concessa a questo Reggimento, et come più anco dal medesimo che ingionto transmetto, degni Vostra Serenità impartirmi nelle predette parti et capitolo, qual delli voleri publici devo isseguir, che prontissimo, con quell’humiltà riverentissima che debbo, ubedirò pontualmente, come son tenuto, a’ prudentissimi voleri della Serenità Vostra, a cui humilissimo m’inchino. Gratie etc.

Pirano, 3 gennaro 1646.

Pasqual Dolfin, Podestà.

Allegato: terminazione in materia di contrabbando (1 c.).

AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 40.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.