28 febbraio 1646 Marco Antonio Grimani
Dispaccio del 12 agosto 1647
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
vertendo contesa tra gl’illustrissimi heredi del quondam Eccellentissimo signor Giovanni Andrea Malipiero, fu Capitanio a Raspo, da una, e dall’altra l’Illustrissimo signor Lodovico Briani, già qui Consigliere, che ha sostenuto alcuni mesi quelle veci, approbato da cotesto Eccellentissimo Senato, sopra la regalia di signor Zorzi de capretti, aspettanti a quel reggimento, convenero, che fino a ragion conosciuta fosse il danaro del tratto de’ medesimi capretti dall’appaltadore depositato in questa Camera Fiscale. Successo l’Eccellentissimo Corraro a detta reggenza alcuni giorni doppo mafu (?) proprio, senz’alcun istanza de gl’interessati, fece intimar mandato a Pietro Petronio, rappresentante la persona del quondam Zuanne suo fratello appaltador, che dovesse depositar in quella sua Cancelleria l’importar di dette regalie, da esser levato da chi di ragion s’aspettarà. Di questo mandato per suo special interesse s’è appellato a questo Magistrato l’Illustrissimo Briani sudetto, levando lettere, che trasmetta le copie, faccia la citatione per stridar, e tenga in sospeso in forma.
Ci rescrive detto Eccellentissimo Corraro, che il riguardo che a ciò l’ha mosso, prende origine e fondamento dal debito, che tiene di sostenere il dritto di quella giurisditione, e l’interesse che vi potesse concorrere per avventura delle publiche ragioni; e che col mottivo de’ preacennati oggetti, risolve(rò) portarne l’occorrenza a cotesto Eccellentissimo Senato, per quelle deliberationi che saranno reconosciute proprie dalla publica sapienza.
De’ suoi sensi non ci fa maggiori dechiarationi, onde non potiamo comprendere quello occorra al sostenimento dell’auttorità, con che ha eretto il Serenissimo Maggior Consiglio questo magistrato. In quanto all’interesse delle parti, non habbiamo a discorrerne; solo stimiamo necessario d’accennar il riguardo che haverà la somma intelligenza dell’Eccellenze Vostre che le nostre lettere d’appellatione siano essequite colla trasmissione delle copie, e citatione ricercata, acciò sentite le ragioni, che pareranno agl’interessati di portarsi, possiamo terminare quanto stimeranno giusto, e conveniente; poiché quando non venissero essequite dette notte d’appellatione, resterebbe gravemente pregiudicata la risoluta mente publica, nell’institutione di detto Magistrato, e la buona regola sovvertita. Tanto habbiamo giudicato nostro debito di humilmente accennare alla Serenità Vostra per conservatione di questa giurisditione. Gratie etc.
Capod’Istria, a’ 12 agosto 1647.
Il Podestà et Capitanio, et Consiglieri.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 41.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.