7 marzo 1677 Angelo Morosini
Dispaccio del 4 dicembre 1677
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
sopra quanto le mie debolezze rappresentorono alla Serenità Vostra nell’humilissime 28 luglio caduto, per l’esecutione della parte 1605, 26 marzo disponente circa non potersi lasciar beni stabili ad pias causas, non essequita in questa provintia per le ragioni che in essa significai, compatendo la pietà publica il trascorso passato, e mirando con occhio benigno lo stato miserabile della medesima, assegnò un altr’anno di termine a tutti li Luochi Pii che retenessero beni laici, a venderli come dispongono le leggi. Ho io poi essequiti con la dovuta pontualità li supremi comandi della Serenità Vostra in ducali 25 settembre decorso, con publico proclama inviato a cadaun Illustrissimo Rappresentante, e spetialmente giusdicente di detta provintia, d’esser publicato in tre giorni festivi, uno sequente all’altro, ad oggetto non possa pretendersi ignoranza da chi si sia della publica rissoluta volontà in questa gravissima materia; e venend’incarricato in dette ducali di partecipar ciò andasse insorgendo, devo di presente rifferir che detto proclama sin’hora partorisce tre effetti, che stimo degni de’ sapientissimi riflessi di Vostre Eccellenze.
Un’è che molti della provintia m’hanno fatto’instanza, e in voce e in scrittura, di poter prender a livello francabile con tempo prescritto e con le dovute cautioni, stimati che siano li beni da’ periti con giuramento.
Altri essibiscono comprare con danaro effettivo beni d’esse Scole, et investire il capitale a rendita di sei per cento, raguagliata sopra l’intrata che presentemente si riscuote.
Altri fatta la stima giurata, come sopra, da’ periti, farne l’esborso in effettivo contante; ponderando detti proietti, quando Vostre Eccellenze li giudicassero abbracciabili, per mio riverentissimo sentimento stimarei ben sì proprio riceverli, e questi fermi rimanendo, inanti che passar alla deliberatione, pratticar gl’incanti per ricavar, se fosse possibile, più profficue offerte.
Per l’altra parte 1536, ultimo decembre, viene stabilito che il danaro vien riccavato dall’Eccellentissimo Offitio de’ Dieci Savii de’ beni che di tal natura vende in cotesta Dominante debba esser contato nelle provintie; così, per quello qui si essiggesse, mi resta d’attendere li comandi di Vostre Eccellenze, ove, e da chi debba esser ricevuto, come poi impiegato a beneffitio delle Scole predette.
Sin’hora nell’ordine ho essequite puntualmente le commissioni impartitemi col far sapere per tutta la provintia l’intention publica, e col far seguire il cattastico de’ beni delle predette Scole, che spero fra pochi giorni vederlo doppo tante fattiche finalmente terminato; così nel merito per quello s’aspetta alla città e questo territorio, giunte mi saranno le publiche prescrittioni sopra li detti particolari, m’accingerò immediate all’essecutione; e per quelli della provintia, che con le loro instanze sono riccorsi da me o per compreda o per vendita, non ho stimato bene porvi mano senza gl’espressi comandi di Vostre Eccellenze, col rifflesso alla parte 1605 sudetta, che dichiara l’essecutione della medema s’aspetti a quel rettore sotto la giurisdittione del quale sarà la trasgressione, punto che parimente rappresentai nelle predette humilissime mie 28 luglio sudetto. Ben pronta però la mia rassegnatissima volontà d’obedire a tutto ciò dall’infallibile intendimento di Vostre Eccellenze foss’incarricato. Gratie etc.
Capodistria, a’ 4 decembre 1677.
Anzolo Moresini, Podestà e Capitanio.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 60.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.