29 luglio 1682 Bernardino Michiel
Dispaccio del 27 agosto 1683
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
dispongono gl’ordini bragadini, confermati dall’Eccellentissimo Senato, che niuno possi sotto qual si voglia pretesto prender danaro da’ Fontici se non per causa di spenderli in servitio de’ medesimi Fontici. Questa legge contrasta il desiderio della Comunità di Cittanova, che per rispondere alle citationi e liti promissagli dal nobil huomo ser Constantin Zorzi, hora Podestà d’Umago, avanti il Magistrato degl’Eccellentissimi signori Proveditori et Aggionti sopra Danari, vorrebbe prevalersi de ducati 50 della Cassa di quel Fontico per consignarli ad un Nuncio a tal effetto destinato. Insinua per facilitar il suo intento che detto danaro debba esser rissarcito col dacio de’ paludi, ragione di essa Comunità, et ne sarebbe fattibile la permissione, quando quel danaro ancora non fosse obligato al pagamento della limitatione dovuta all’Eccelso Consiglio di Dieci, e salario di quel publico Rapresentante; onde s’io devo humilmente esprimere a Vostra Serenità i miei sentimenti, come son commandato con ducali 14 corrente, non so vedere che ciò possa esser pratticato senza positivo decreto della Serenità Vostra, che tiene l’assoluta potestà sopra tutte le cose, e può dispensare la legge, quando con l’infinita sua sapienza non stimasse prender altr’ispediente, che levasse l’occasione alla Comunità d’avanzar Nuncio, e dispendiare per causa d’essa lite. Gratie etc.
Capodistria, li 27 agosto 1683.
Bernardin Michiel, Podestà e Capitanio, di man propria con giuramento.
AS Venezia, Senato, Dispacci, Istria, b. 66.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.