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13 febbraio 1700 Alessandro Basadonna

Dispaccio del 16 giugno 1700

N. (senza numero)

Serenissimo Principe,
risorta in questi ultimi tempi l’antica città di Parenzo, non sono restati quei cittadini di rinnovare l’osservanza delle sue leggi particolari per animarla con le formalità proprie di buon governo, e gli eccellentissimi rappresentanti di questa capitale l’han sempre riguardata con l’amore paterno di Vostra Serenità.
Con queste massime l’eccellentissimo signore Francesco Sanudo ravvivò alla medesima città la carica di Vice Domino, ch’è di conservare li contratti, instromenti e testamenti, interesse il più importante di quei sudditi, stabilendo i propri ordini per la sua miglior diretione.
Hora non essendo eseguiti colla dovuta pontualità, mi han fatto istanza quei giudici di humiliarla alla sovrana approvatione della Serenità Vostra, perché con l’impronto del suo regio decreto messa in veneratione, sortisca l’ottimo effetto della perpetua osservanza. Gratie etc.
Capodistria, 16 giugno 1700.

Alessandro Basadonna, Podestà e Capitanio.

Allegati: supplica degli abitanti di Parenzo affinché gli obblighi determinati da Francesco Sanudo vengano rispettati (1 c.); deliberazioni tratte dal libro delle parti del Consiglio di Parenzo, concernenti l’erezione e l’assegnazione dei compiti della carica di Vice Domino (2 cc.).

Tratta dal libro de Consegli della spettabile comunità della città di Parenzo, a c. 191.
La città di Parenzo, risorta dalle miserie in che era costituita, s’attrova hora per gratia d’Iddio e della pietà del Prencipe ridotta in buon stato con speranza sempre di più di maggiori progressi et augmenti; resta solo vederla regolata in quelle parti, che concernono il publico governo.
Tra le cose considerabili che meritano riflesso è la carica di Vice Domino, che non ritiene in sé presentemente che il solo nome, mancante il resto di tutti quei requisiti et incombenze, che porta con sé la carica stessa, come vien praticato in altri luoghi della provincia, particolarmente l’assistenza che dovrebbe prestare alla stipulatione, sine rogito, di qual si sia contratto fatto da publico nodaro, e disposizione de testamenti, ne quali sebbene presentemente vien praticato con l’assistenza di un giudice, essendo questo cibo appartenente alla sola carica di Vice Domino, come pure la custodia di carte simili con quelli ordini e regole, che gli saranno prescritte.
Ha voluto perciò l’illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Sanudo, per la Serenissima Repubblica di Venetia Podestà e Capitanio di Capodistria, con l’auttorità che tiene dall’eccellentissimo Senato devenir alla presente terminatione con stabilir gli infrascritti ordini.
Che de cetero siano eletti da questo Consiglio due cittadini del corpo del medesimo con titolo di Vice Domino, acciò così l’uno come l’altro possino supplire a tutte le incombenze della loro carica ad impiegarsi con tutta fede et applicatione ad eseguir li presenti capitoli.
Primo, habbino obbligo particolare d’intervenir alla stipulatione e publicatione di qual si sia publico contratto rogato dalli nodari e prestar a contraenti il giuramento, che quanto vien espresso nelle scritture et instromenti fra di loro formati sia vero, né contengano falsità di sorte, ma che il tutto sia passato con purità e fede, e ciò a fine di rimover ogni fraude, che dalla malitia delli huomini potesse mai esser pratticata.
Secondo, siano obbligati parimenti essi Vice Domini ad intervenir al rogito e stipulatione d’ogni testamento, che in avvenire si farà, così in questa città come nel territorio, prestar il giuramento a testimonii di secretezza in caso che il disponente lo ricercasse, quelli sottoscriver di propria mano, e veder con tutta accuratezza e diligenza, che non venghi estorta la volontà di chi si sia, ma resti questa sempre a libera dispositione, come pur dopo la morte de medesimi assister alla publicazione de testamenti secreti con l’intervento pure di due testimonii, et intervenir all’esame de testimonii che occorressero fare per rilevare cedole testamentarie, scritte da persone private, e testamenti per via breviarii, e tutti quelli contratti, instromenti o testamenti che fossero mancanti di tal requisiti siano nulli, e di niun valore.
Terzo, che sia eretto un scrigno con tre chiavi, due delle quali consimili star debbano appresso essi Vice Domini, cioè una per cadauno, e un’altra in mano del giudice più vecchio, nel quale si doverà riponere tutti li testamenti che veniranno fatti e sigillati, da esser questi conservati sino al tempo della morte de disponenti, la qual seguita doverà subito levarsi il testamento, che fosse stato fatto, et quello aperto et publicato alla presenza di esso Vice Domino e giudice e di due testimonii per la sua esecutione.
Quarto, che subito seguita la publicazione di detti testamenti debbano esser questi registrati in un altro libro destinato a tal effetto da quel nodaro che l’haverà publicato, e conseguita la mercede, per il qual registro haver debba lire 1, soldi 4, in pena a medemi nodari di privatione di notariato e d’esser corretto criminalmente.
Quinto, tutti gli instrumenti parimenti che verranno da qual si sia nodaro stipulati doveranno da ognuno di loro esser registrati in un libro destinato a tal effetto, e così di mano in mano con  la sudetta recognitione in pena ad essi nodari come sopra.
Sesto, che sia eretto un officio chiamato Vice Dominaria da esser questo custodito con due chiavi tenuti da sudetti Vice Domini, né possino queste fidarsi ad alcun altro, che a soli nodari per poter eseguire le loro incombenze.
Settimo, che a sudetti Vice Domini si sia assegnato per qualunque contratto o testamento quel tanto è stato destinato dall’eccellentissimo signor inquisitor Bragadino nella tariffa di Capodistria, promettendosi nel recto l’eccellentissimo Senato dall’applicatione e zelo di questi istessi cittadini ogni più fruttuoso servitio.
Data in Parenzo, in visita, li 6 novembre 1687.
Francesco Sanudo, podestà e capitano, G D
Io Silvio Corrini, cancellier della spettabile communità, ho fatto extraere e copiare dal libro di questa communità d’altra mano a me fidele et incontrato etc.

ASVe, Senato, Dispacci, Istria, b. 81.
Trascrizione di Umberto Cecchinato