13 febbraio 1700 Alessandro Basadonna
Dispaccio del 22 giugno 1700
N. (senza numero)
Serenissimo Principe,
il zelo col quale io presiedo per Vostra Serenità in questo reggimento non mi lascia senza attenzione di alcuna cosa, che creda propria del suo buon servitio, e del vantaggio di questi popoli come son obbligato.
Nelle passate riddutioni di Pasqua questo Consiglio composto di cittadini e popolari, osservato delli disordini contrari alle sante leggi di Vostra Serenità et alla retta distributione della giustizia, con pericolo di perniciose conseguenze, in quelli che si devon fare li primi di agosto con l’elettion di Podestà di Due Castelli, che è delle più importanti cariche, ho col gradimento de signori Sindaci attuali, pieni d’amore verso la loro patria, formato alcuni ordini adattati al bisogno per levar gli abusi e rimover gli inconvenienti.
L’occasione mi ha fatto pure aggiungere altre regole necessarie alla buona dirrettione de Collegi, Monte, fontico e luochi pii della città tanto circa le contumacie, quanto altri disordini che manifestamente corrono, et hanno bisogno di esser rimediati non meno di quelli del Consiglio. Li humilio alli clementissimi riflessi della Serenità Vostra, perché se le paresse proprio di approvarli sortiscano il loro ottimo effetto a consolazione de buoni, a quiete universale, et a gloria del suo paterno patrocinio verso l’infinita divotione di questi fidelissimi sudditi. Gratie etc.
Capodistria, li 22 giugno 1700.
Alessandro Basadonna, Podestà e Capitanio.
Allegati: ordini per la gestione dei collegi, monti di pietà, fondaci e altri istituti di carità (3 cc.); dipaccio contenente il parere degli avogadori di comun sugli ordini rilasciati da Basadonna (1 carta r-v).
La sovrana publica sapienza havendo fatto conoscere con la deliberatione 1697, 21 dicembre quanto importi la libertà de voti nei Consigli per la distributione delle cariche, è un ben degno ogeto, dove abbian a mirare, et apprender le città suddite.
Per questo avendo l’illustrissimo et eccellentissimo signor Alessandro Basadonna per la Serenissima Repubblica di Venezia etc. Podestà e Capitanio di Capodistria, e sua giurisditione osservato nella decorsa occasione de Consigli di Pasqua il disordine delle corruttele, che confonde la retta distributione della giustizia, non crede che comendabile valersi dell’esempio del Principe per raccoglier anco in questa città li medesimi effetti dell’utile e beneficio che risulta dall’osservanza di sante leggi. Salve però, e riservate tutte le deliberationi in questa materia disponenti, et alla presente non repugnanti, ordina et espressamente comanda:
che sia et s’intendi prohibito a tutti li cittadini, nelle dimande che faranno de offici, cariche di questa città podestaria de Due Castelli, e Capitanio de Schiavi, che per questo Consiglio si distribuiscono, l’usar pratiche, maneggi o preghiere per loro o interposte persone, sì palesi come secrete, in qual si sia luoco, et occasione.
Et perché l’abuso è manifesto, e ricerca chiarezza di rimedio:
sia espressamente prohibito di dar danari e comprar le balle, tanto per loro quanto per interposte persone, né ridurre alcun cittadino in casa e trattenerlo, acciò non abbia a godere la libertà di poter far giustizia nella ballotazione, nemmeno levar le balle dalle mani di altri e metterle nei bossoli, come scandalosamente si pratica. Sotto pena da quelli che contrafacessero de immediata privation dal Consiglio per anni dodeci continui, et di ogni altro collegio, ufficio e carica niuna eccettuata, che si trovassero haver o fossero stati eletti, e de ducati 100 applicati all’accusator, se vi sarà, se non alla cassa della communità, della qual pena siano mandati debitori, né possano anco passato detto tempo esser ammessi ad alcuna ballotazione, se non porteranno fede in mano dell’eccellentissimo publico rappresentante di esser preceduto l’effettivo pagamento di tal pena, da esser imposta come sopra, oltre altre pene afflittive ad arbitrio della giustizia.
L’istessa prohibizione sia et s’intenda anco per le altre cariche che dispensano li collegi e tutti li hospitali di questa città, perché in ognuno di questi luochi deve esser considerata l’integrità et habilità de soggetti, e disposte le cariche con giusta distributiva, e non col mezzo et opera di pratiche, maneggi et altre maggiori corruttele prohibite dalle leggi sotto le pene prescritte di sopra.
Et perché la forza degli offizi fa talvolta prender impegni, e giuramenti, che non devono in questo caso haver alcun vigore, né esser immaginalmente osservati, come estorti dalla libertà, che concede il Signor Dio, e comanda il Principe: siano pure sottoposti alle sopradette pene tanto quelli che prendessero tal’impegni, quanto quelli che li maneggiassero, affine di levare dalla radice gli assurdi che purtroppo sin hora sono corsi con altre peggiori conseguenze contrarie alla pace e quiete universale.
Quelli che incorressero nella contrafatione de presenti ordini e fossero dichiarati incorsi nelle pene, habbino ad esser in ogni prima riddutione de Consigli publicati, perché ravvivata la memoria della colpa e del castigo, servir possa di freno alla rilassatione di qualche licenza, che col progresso del tempo alcun s’andasse prendendo.
Perché l’essention resti animata dall’assistenza, e protettione d’alcuno, sia efficacemente raccordata dal zelo de signori sindaci e contradittor alle parti, che sono e saranno pro tempore per la sua publicazione sotto pena al contradittor de ducati 100 applicati ut supra, in caso d’ommissione.
Per levar affatto tutti li pretesti alla malitia che suol esser concepita dalli animi disobbedienti alle leggi, sia prohibito a cadaun altro, che non fosse del Consiglio, di ingerirsi nelle pratiche et offici per l’elettion delle cariche che restano distribuite dal Consiglio, Collegi et altri luochi pii sopradetti; oltre la pena delli ducati 100 sopra espressa, di esser severamente castigati ad arbitrio della giustizia.
Per venir in cognitione delle trasgressioni si riceveranno anco polizze secrete come mezzo necessario per levar i rispetti alla notorietà delle cose, e rimediar ai disordini arrivati ad un estremo eccesso con pericolo di contentioni e di rovine tra li stessi cittadini.
Che in ogni ridution di Consiglio prima di venir alla ballotazione debbano esser letti li presenti ordini, e debbano tutti li votanti giurar in mano del publico rappresentante l’osservanza delli medesimi, come si pratica nell’elettion di Capitanio de Schiavi.
Osservandosi pur che li debitori del Monte e del fontico ritardano a far li loro saldi sino che sono astretti dal bisogno di concorrer in altre cariche, con diservitio de pii luochi, e con le altre conseguenze che possono esser comprese, sua eccellenza per levare anco questo disordine aggiunge:
che le contumacie de debitori di Monte e fontico non principino se non dal giorno dell’intero saldo, e
che li cassieri del fontico, che fossero debitori di formento nel tempo della rinoncia, siano appostati debitori alla cassa del denaro, raguagliando il formento al prezzo maggiore delle farine corso nel tempo de loro maneggi, in pena al ragionato de ducati 100, non appostando li debitori ut supra.
Et acciò abbino la loro puntual esecutione in tutte le sue parti et in tutti i tempi siano humiliati alli prudentissimi riflessi, e deliberationi dell’eccellentissimo Senato per dipender come si conviene con rassegnata obbedienza dalla sua sovrana volontà.
Capodistria li 22 Giugno 1700.
Alessandro Basadonna, Podestà e Capitanio.
ASVe, Senato, Dispacci, Istria, b. 81.
Trascrizione di Umberto Cecchinato.